Decisione (UE) 2019/339 del presidente della Commissione europea del 21 febbraio 2019 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale
Testo vigente
Art. 3 Nomina, cessazione delle funzioni e supplenza
1. La Commissione nomina il consigliere-auditore secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari dell'Unione e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ogni interruzione del mandato, cessazione delle funzioni o trasferimento del consigliere-auditore è oggetto di una decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
3. A fini amministrativi il consigliere-auditore è alle dipendenze del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale.
4. Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento in un caso determinato, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, se possibile dopo avere sentito il consigliere-auditore stesso, designa un funzionario estraneo all'istruzione del caso in questione e che disponga di esperienza sufficiente nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio, caso per caso, delle funzioni di consigliere-auditore.
5. Il paragrafo 4 si applica laddove il consigliere-auditore avverta un conflitto di interessi effettivo o potenziale nell'esercizio delle proprie funzioni e presenti nelle debite forme al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale richiesta per essere sollevato dalle proprie funzioni in un caso specifico.
6. Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento per un periodo di tempo non limitato a un caso determinato o abbia cessato di ricoprire questa funzione, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale designa un funzionario esperto nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio ad interim delle funzioni di consigliere-auditore, fintantoché il consigliere-auditore sia in grado di riprendere le proprie funzioni o la Commissione decida di nominare un nuovo consigliere-auditore.
Art. 4 Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore
1. Le funzioni del consigliere-auditore sono esercitate in conformità ai paragrafi da 2 a 11.
2. Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente e non riceve istruzioni nell'adempimento dei suoi compiti.
3. Il consigliere-auditore è vincolato dalle norme dello statuto dei funzionari che vietano la divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle proprie funzioni e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.
4. Il consigliere-auditore tiene conto della necessità di garantire l'efficace applicazione dei regolamenti di base nel rispetto del diritto dell'Unione e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Il consigliere-auditore ha accesso senza restrizioni e senza indebiti ritardi ai fascicoli attinenti a un procedimento in materia commerciale in qualsiasi fase del procedimento.
6. Il consigliere-auditore adotta decisioni in conformità agli articoli da 12 a 16 e può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta su qualsiasi questione riguardante i diritti delle parti interessate che abbiano richiesto l'intervento del consigliere auditore. Il consigliere-auditore si adopera per assicurare che tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate, siano presi in considerazione nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte alla Commissione.
7. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore responsabile o dal suo delegato dell'iter di tutti i procedimenti in cui sia intervenuto, fino all'adozione di un atto giuridico definitivo.
8. Il consigliere-auditore è informato senza indugio di ogni modifica sostanziale della posizione della Commissione nella fase di istituzione di misure definitive nei procedimenti in materia commerciale, al fine di poterne valutare il potenziale impatto sui diritti delle parti interessate.
9. Il consigliere-auditore fornisce consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se del caso, al direttore generale circa il seguito da dare alle sue raccomandazioni e, se necessario, in merito a possibili rimedi.
10. Il direttore responsabile consulta il consigliere-auditore in relazione a modifiche o aggiornamenti della politica concernente questioni procedurali e sostanziali che hanno un impatto sui diritti delle parti interessate o in relazione a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale.
11. Il consigliere-auditore può presentare al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se necessario, al direttore generale osservazioni e raccomandazioni riguardanti qualsiasi questione emersa in un procedimento in materia commerciale.
Art. 5 Intervento del consigliere-auditore
1. Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le richieste sono presentate in tempo utile, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento. Le parti interessate chiedono l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento.
2. Il consigliere-auditore può anche agire su richiesta del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore responsabile di un procedimento in materia commerciale o del suo delegato, oppure di un direttore di un altro servizio consultato su un procedimento in materia commerciale.
3. Le richieste di intervento del consigliere-auditore sono formulate per iscritto e riportano le questioni da sottoporre all'attenzione del consigliere-auditore, compresa una spiegazione di come i diritti di difesa del richiedente risultino pregiudicati.
4. Gli atti giuridici definitivi e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore che indica se il consigliere-auditore è intervento nel procedimento in questione e la natura dell'eventuale intervento.
5. Il consigliere-auditore riceve una copia delle consultazioni avviate dai servizi della Commissione competenti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della Commissione.
Art. 6 Audizioni
1. Previa richiesta o a norma dei regolamenti di base il consigliere-auditore può organizzare e condurre audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore può anche organizzare e condurre audizioni tra parti interessate con interessi diversi.
2. Dopo aver ricevuto una richiesta di audizione, il consigliere-auditore valuta le questioni sollevate e decide se sia opportuna un'audizione. Un'audizione può riguardare qualsiasi questione che emerga in qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale e che possa pregiudicare i diritti delle parti interessate.
3. In linea di principio le audizioni hanno luogo soltanto nel caso in cui non sia possibile risolvere le questioni con i servizi della Commissione.
4. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti stabiliti per il procedimento, il consigliere auditore esamina i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5. Lo scopo dell'audizione è garantire che i diritti di difesa delle parti siano rispettati dai servizi della Commissione. In linea di principio il consigliere-auditore non accetta né esamina elementi di prova che non siano stati presentati ai servizi della Commissione nel corso del procedimento.
6. Le persone fisiche o giuridiche invitate a partecipare a un'audizione con il consigliere-auditore compaiono di persona oppure sono rappresentate da un mandatario debitamente abilitato, scelto tra i membri del suo organico, o da un rappresentante legale. Esse possono essere assistite da un consulente legale o da un'altra persona qualificata non facente parte dell'organico, se ammessi dal consigliere-auditore.
7. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto a un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta a norma dei regolamenti di base.
Art. 7 Audizioni di singole parti interessate o gruppi di parti interessate con interessi simili con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
1. Su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili, il consigliere-auditore può organizzare e condurre un'audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
2. Una singola parte interessata può richiedere un'audizione su una questione specifica con un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. L'audizione ha luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi.
Art. 8 Audizioni di parti interessate con interessi diversi
1. Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
2. Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
3. Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.
4. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori.
5. I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori.
Art. 9 Preparazione delle audizioni
1. Sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell'audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un rinvio, il consigliere-auditore decide se concederlo.
2. Se del caso, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e altri servizi al fine di individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l'audizione. Il consigliere-auditore può richiedere ai partecipanti qualsiasi informazione necessaria alla preparazione dell'audizione.
3. Il consigliere-auditore stabilisce l'ordine del giorno di ogni audizione. L'ordine del giorno è messo a disposizione di tutti i partecipanti prima dell'audizione.
4. Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate e prima dell'audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate.
5. Il consigliere-auditore può, sentito il direttore responsabile o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate a un'audizione un elenco delle domande sulle quali esse sono invitate a esprimersi.
6. Il consigliere-auditore può chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all'audizione intendono fare.
7. Il consigliere-auditore invita funzionari al servizio del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e funzionari del servizio giuridico alle audizioni che organizza. Il consigliere-auditore può invitare altri servizi della Commissione a partecipare a tali audizioni.
8. Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare a tali audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere esperti esterni alle audizioni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un'audizione sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza.
9. Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, relazioni o pubblicazioni pertinenti. Tali documenti sono acclusi al fascicolo consultabile dalle parti interessate e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell'audizione.
Art. 10 Conduzione delle audizioni
1. Il consigliere-auditore è responsabile della conduzione delle audizioni. Il consigliere-auditore si assicura che l'audizione si svolga in modo equo e imparziale.
2. Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all'audizione. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei loro segreti d'impresa e di altre informazioni riservate.
3. Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a dare risposte durante l'audizione.
4. Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all'audizione.
5. Se del caso, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore può, dopo un'audizione e dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni devono essere presentate. Il consigliere-auditore può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo tale data.
Art. 11 Seguito delle audizioni
1.
Quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Il verbale o riassunto significativo è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Tali partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel verbale o nel riassunto. Il consigliere-auditore decide in merito alle richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del riassunto dell'audizione è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate.
2. Il consigliere-auditore può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta in conformità all'articolo 4, paragrafo 5. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'adozione di un atto giuridico definitivo, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico.
3. Il consigliere-auditore informa senza indugio il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale in merito alle audizioni delle singole parti interessate o di un gruppo di parti interessate con interessi simili, come previsto dall'articolo 18. Se il caso in questione lo richiede, il consigliere-auditore presenta una raccomandazione immediata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale o al direttore generale.
4.
Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e le relazioni e osservazioni trasmesse al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate, in linea di principio, documenti interni riservati.
Ad ogni modo, nell'interesse della trasparenza e di una buona amministrazione, il consigliere-auditore decide quali suoi documenti devono essere inseriti nel fascicolo consultabile dalle parti.
Art. 12 Accesso al fascicolo
1. Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o totale al fascicolo o al documento richiesto oppure rifiutare tale accesso.
2. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta devono concedere l'accesso.
Art. 13 Riservatezza
1. Il consigliere-auditore è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.
2. Il consigliere-auditore esamina le richieste delle parti interessate o dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta attinenti alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste tenendo conto sia dei diritti di difesa delle parti interessate sia delle norme in materia di riservatezza.
Art. 14 Riassunti non riservati di informazioni riservate
1. Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione, compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, volta a stabilire se un riassunto non riservato di informazioni riservate presentato nel corso di un'inchiesta sia sufficientemente dettagliato da consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
2. Se i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta hanno intenzione di non tener conto di un documento o di informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire un riassunto non riservato significativo, tale parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo.
3. Il consigliere-auditore esamina le richieste. Se il riassunto non riservato non è sufficientemente dettagliato, il consigliere-auditore dà alla parte interessata che lo ha presentato la possibilità di presentare osservazioni e di migliorare il riassunto entro un termine ragionevole.
4. Se la parte interessata che ha comunicato informazioni riservate presenta un riassunto insufficiente, avanza giustificazioni inaccettabili o non reagisce, il consigliere-auditore decide se tenere o no conto delle informazioni riservate per le quali non è stato presentato un riassunto non riservato significativo in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.
Art. 15 Accesso a informazioni riservate non riassumibili
Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni riservate non riassumibili per le quali sia stato richiesto il trattamento riservato e alle quali tale parte non ha accesso, al fine di verificare in che modo tali informazioni siano state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta:
a) se le informazioni non comunicate a tale parte siano pertinenti per la sua difesa;
b) laddove opportuno, se i servizi incaricati dell'inchiesta abbiano correttamente tenuto conto di tali informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.
Art. 16 Proroga dei termini
1.
Le richieste di proroga dei termini o di differimento delle date fissate per rispondere ai questionari, per presentare ulteriori informazioni, per effettuare visite in loco o per inviare osservazioni sulle informazioni comunicate sono indirizzate dalle parti interessate, in prima istanza, ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Tali richieste sono formulate con debito anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente fissato.
Se la richiesta è respinta o se la parte interessata ritiene che la proroga concessa sia troppo breve, la parte interessata può formulare al consigliere-auditore, prima della scadenza del termine originariamente fissato, una richiesta motivata di riesame della questione. La richiesta è presentata direttamente al consigliere-auditore.
Dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore può prorogare i termini o respingere la richiesta.
Il consigliere-auditore decide tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche della richiesta in questione e dei vincoli temporali del procedimento.
2. I servizi della Commissione non intervengono nella questione sottoposta al consigliere-auditore prima che quest'ultimo abbia preso una decisione.
Art. 17 Partecipazione alle riunioni dei comitati
Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati pertinenti. Se del caso, il consigliere-auditore può rispondere alle domande degli Stati membri nella misura in cui esse riguardino la natura del suo intervento nei procedimenti.
Art. 18 Relazioni del consigliere-auditore
1. Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale. La relazione annuale contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto il consigliere-auditore, sul tipo di decisioni e di raccomandazioni adottate come pure eventuali raccomandazioni volte a migliorare i procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. Il direttore generale e i direttori interessati ricevono copia della relazione.
2. La sintesi della relazione annuale è comunicata al Parlamento europeo e agli Stati membri ed è pubblicata sul sito del consigliere-auditore.
3. Oltre alla relazione annuale di cui al paragrafo 1, ove ciò risulti giustificato, il consigliere-auditore fornisce su base ad hoc al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale una sintesi delle sue attività e delle questioni emerse nel corso di tali attività. Tali informazioni illustrano le principali questioni politiche, le decisioni e le raccomandazioni del consigliere-auditore e come tali raccomandazioni siano state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il direttore generale riceve copia di tali informazioni.
4. Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e può riferire al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale in merito a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante ai fini dell'efficace applicazione del diritto dell'Unione nei procedimenti in materia commerciale.
5. La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni di parti con interessi diversi è presentata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, al direttore generale e al direttore interessato. È inoltre trasmessa ai rappresentanti competenti degli Stati membri e alle parti interessate.
Art. 19 Disposizioni transitorie
La presente decisione si applica ai procedimenti aperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e ai procedimenti già aperti prima di tale data.
Gli atti procedurali compiuti prima della data di entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto ai fini della presente decisione.
Art. 20 Abrogazione della decisione 2012/199/UE
La decisione 2012/199/UE è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker