Decisione (UE) 2019/339 del presidente della Commissione europea del 21 febbraio 2019 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale
Testo vigente
Art. 8 Audizioni di parti interessate con interessi diversi
1. Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
2. Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
3. Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.
4. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori.
5. I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori.
Art. 9 Preparazione delle audizioni
1. Sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell'audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un rinvio, il consigliere-auditore decide se concederlo.
2. Se del caso, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e altri servizi al fine di individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l'audizione. Il consigliere-auditore può richiedere ai partecipanti qualsiasi informazione necessaria alla preparazione dell'audizione.
3. Il consigliere-auditore stabilisce l'ordine del giorno di ogni audizione. L'ordine del giorno è messo a disposizione di tutti i partecipanti prima dell'audizione.
4. Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate e prima dell'audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate.
5. Il consigliere-auditore può, sentito il direttore responsabile o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate a un'audizione un elenco delle domande sulle quali esse sono invitate a esprimersi.
6. Il consigliere-auditore può chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all'audizione intendono fare.
7. Il consigliere-auditore invita funzionari al servizio del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e funzionari del servizio giuridico alle audizioni che organizza. Il consigliere-auditore può invitare altri servizi della Commissione a partecipare a tali audizioni.
8. Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare a tali audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere esperti esterni alle audizioni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un'audizione sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza.
9. Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, relazioni o pubblicazioni pertinenti. Tali documenti sono acclusi al fascicolo consultabile dalle parti interessate e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell'audizione.
Art. 10 Conduzione delle audizioni
1. Il consigliere-auditore è responsabile della conduzione delle audizioni. Il consigliere-auditore si assicura che l'audizione si svolga in modo equo e imparziale.
2. Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all'audizione. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei loro segreti d'impresa e di altre informazioni riservate.
3. Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a dare risposte durante l'audizione.
4. Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all'audizione.
5. Se del caso, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore può, dopo un'audizione e dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni devono essere presentate. Il consigliere-auditore può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo tale data.
Art. 11 Seguito delle audizioni
1.
Quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Il verbale o riassunto significativo è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Tali partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel verbale o nel riassunto. Il consigliere-auditore decide in merito alle richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del riassunto dell'audizione è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate.
2. Il consigliere-auditore può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta in conformità all'articolo 4, paragrafo 5. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'adozione di un atto giuridico definitivo, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico.
3. Il consigliere-auditore informa senza indugio il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale in merito alle audizioni delle singole parti interessate o di un gruppo di parti interessate con interessi simili, come previsto dall'articolo 18. Se il caso in questione lo richiede, il consigliere-auditore presenta una raccomandazione immediata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale o al direttore generale.
4.
Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e le relazioni e osservazioni trasmesse al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate, in linea di principio, documenti interni riservati.
Ad ogni modo, nell'interesse della trasparenza e di una buona amministrazione, il consigliere-auditore decide quali suoi documenti devono essere inseriti nel fascicolo consultabile dalle parti.
Art. 12 Accesso al fascicolo
1. Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o totale al fascicolo o al documento richiesto oppure rifiutare tale accesso.
2. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta devono concedere l'accesso.
Art. 13 Riservatezza
1. Il consigliere-auditore è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.
2. Il consigliere-auditore esamina le richieste delle parti interessate o dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta attinenti alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste tenendo conto sia dei diritti di difesa delle parti interessate sia delle norme in materia di riservatezza.
Art. 14 Riassunti non riservati di informazioni riservate
1. Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione, compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, volta a stabilire se un riassunto non riservato di informazioni riservate presentato nel corso di un'inchiesta sia sufficientemente dettagliato da consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
2. Se i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta hanno intenzione di non tener conto di un documento o di informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire un riassunto non riservato significativo, tale parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo.
3. Il consigliere-auditore esamina le richieste. Se il riassunto non riservato non è sufficientemente dettagliato, il consigliere-auditore dà alla parte interessata che lo ha presentato la possibilità di presentare osservazioni e di migliorare il riassunto entro un termine ragionevole.
4. Se la parte interessata che ha comunicato informazioni riservate presenta un riassunto insufficiente, avanza giustificazioni inaccettabili o non reagisce, il consigliere-auditore decide se tenere o no conto delle informazioni riservate per le quali non è stato presentato un riassunto non riservato significativo in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.
Art. 15 Accesso a informazioni riservate non riassumibili
Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni riservate non riassumibili per le quali sia stato richiesto il trattamento riservato e alle quali tale parte non ha accesso, al fine di verificare in che modo tali informazioni siano state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.
Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta:
a) se le informazioni non comunicate a tale parte siano pertinenti per la sua difesa;
b) laddove opportuno, se i servizi incaricati dell'inchiesta abbiano correttamente tenuto conto di tali informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.
Art. 16 Proroga dei termini
1.
Le richieste di proroga dei termini o di differimento delle date fissate per rispondere ai questionari, per presentare ulteriori informazioni, per effettuare visite in loco o per inviare osservazioni sulle informazioni comunicate sono indirizzate dalle parti interessate, in prima istanza, ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Tali richieste sono formulate con debito anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente fissato.
Se la richiesta è respinta o se la parte interessata ritiene che la proroga concessa sia troppo breve, la parte interessata può formulare al consigliere-auditore, prima della scadenza del termine originariamente fissato, una richiesta motivata di riesame della questione. La richiesta è presentata direttamente al consigliere-auditore.
Dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore può prorogare i termini o respingere la richiesta.
Il consigliere-auditore decide tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche della richiesta in questione e dei vincoli temporali del procedimento.
2. I servizi della Commissione non intervengono nella questione sottoposta al consigliere-auditore prima che quest'ultimo abbia preso una decisione.
Art. 17 Partecipazione alle riunioni dei comitati
Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati pertinenti. Se del caso, il consigliere-auditore può rispondere alle domande degli Stati membri nella misura in cui esse riguardino la natura del suo intervento nei procedimenti.
Art. 18 Relazioni del consigliere-auditore
1. Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale. La relazione annuale contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto il consigliere-auditore, sul tipo di decisioni e di raccomandazioni adottate come pure eventuali raccomandazioni volte a migliorare i procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. Il direttore generale e i direttori interessati ricevono copia della relazione.
2. La sintesi della relazione annuale è comunicata al Parlamento europeo e agli Stati membri ed è pubblicata sul sito del consigliere-auditore.
3. Oltre alla relazione annuale di cui al paragrafo 1, ove ciò risulti giustificato, il consigliere-auditore fornisce su base ad hoc al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale una sintesi delle sue attività e delle questioni emerse nel corso di tali attività. Tali informazioni illustrano le principali questioni politiche, le decisioni e le raccomandazioni del consigliere-auditore e come tali raccomandazioni siano state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il direttore generale riceve copia di tali informazioni.
4. Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e può riferire al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale in merito a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante ai fini dell'efficace applicazione del diritto dell'Unione nei procedimenti in materia commerciale.
5. La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni di parti con interessi diversi è presentata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, al direttore generale e al direttore interessato. È inoltre trasmessa ai rappresentanti competenti degli Stati membri e alle parti interessate.
Art. 19 Disposizioni transitorie
La presente decisione si applica ai procedimenti aperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e ai procedimenti già aperti prima di tale data.
Gli atti procedurali compiuti prima della data di entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto ai fini della presente decisione.
Art. 20 Abrogazione della decisione 2012/199/UE
La decisione 2012/199/UE è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker