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Decisione (UE) 2019/485 del Consiglio del 5 marzo 2019 relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell’articolo XXI dell’accordo generale sul commercio e sui servizi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all’adesione all’Unione europea della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

L’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

L’atto di adesione della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

A norma dell’articolo XX dell’accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS) i membri dell’OMC indicano in un elenco gli impegni specifici assunti a norma della parte III del GATS.

L’attuale elenco dell’Unione e dei suoi Stati membri contempla solo gli impegni specifici relativi ai dodici Stati membri del 1994. Gli elenchi individuali di impegni specifici degli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 1995 e nel 2004 («Stati membri aderenti») sono stati adottati prima della loro adesione.

Affinché gli Stati membri aderenti siano soggetti alle limitazioni inserite nell’elenco di impegni specifici dell’Unione e per garantire la coerenza con l’acquis comunitario, è necessario modificare o revocare determinati impegni specifici inseriti nell’elenco degli impegni specifici dell’Unione e negli elenchi di impegni specifici degli Stati membri aderenti.

Al fine di presentare un elenco consolidato, il 28 maggio 2004 l’Unione ha fatto pervenire una comunicazione a norma dell’articolo V del GATS con cui ha notificato la propria intenzione di modificare o revocare alcuni impegni specifici inseriti nel proprio elenco e in quelli degli Stati membri aderenti, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente a quanto disposto dall’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS.

In seguito alla presentazione della notifica e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, 18 membri dell’OMC [Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, Filippine, Giappone, Hong Kong Cina, India, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) e Uruguay («i membri dell’OMC interessati»)] hanno manifestato il proprio interesse.

La Commissione ha condotto negoziati con i membri dell’OMC interessati. In esito a tali negoziati è stato raggiunto un accordo sugli adeguamenti compensativi connessi alle modifiche e alle revoche notificate il 28 maggio 2004.

In seguito alla conclusione dei negoziati, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006, la Commissione è stata autorizzata a firmare i rispettivi accordi con ciascuno dei membri dell’OMC interessati («accordi»). Nell’intento di avviare la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili, il 14 settembre 2006 la Commissione ha trasmesso al segretariato dell’OMC il progetto di elenco consolidato. La certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006.

Gli adeguamenti compensativi concordati rappresentano un risultato soddisfacente ed equilibrato dei negoziati. È opportuno pertanto approvare gli accordi a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Gli accordi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari a norma dell’articolo XXI del GATS in seguito all’adesione all’Unione della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia all’Unione sono approvati a nome dell’Unione.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente G.L. GAVRILESCU