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Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio del 7 marzo 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera e il Liechtenstein riguardanti le modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista dal capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera con riguardo all'accesso a Eurodac per fini di contrasto («protocollo») è stato siglato il 22 novembre 2017.

È opportuno firmare il protocollo.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019 Per il Consiglio La presidente C.D. Dan