Decisione (UE) 2019/399 del Consiglio del 7 marzo 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio1 l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio2 l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo («comitati UNECE pertinenti») possono adottare le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5; le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto («megadecisione»).
I comitati UNECE pertinenti, in occasione della 177a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nei comitati UNECE pertinenti per quanto riguarda l'adozione di tali modifiche dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto, dei regolamenti UN, della risoluzione consolidata e dei nuovi regolamenti UN, poiché i regolamenti, insieme alla risoluzione consolidata, vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UN») nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, nonché dalla risoluzione consolidata R.E.5. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti UN nn. 55, 58 e 107.
Al fine di chiarire e consolidare le prescrizioni concernenti i componenti attualmente contenute in vari regolamenti UN, è necessario adottare tre nuovi regolamenti UN relativi ai dispositivi di segnalazione luminosa, ai dispositivi di illuminazione della strada e ai catadiottri. Questi nuovi regolamenti UN sostituiranno, senza modificare alcuna prescrizione tecnica dettagliata già in vigore, 20 regolamenti UN (nn. 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 e 123) che non saranno più utilizzati per le nuove omologazioni dei veicoli. Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla posizione da adottare per quanto riguarda tutti i suddetti 23 regolamenti UN nella sessione del novembre 2018 dei comitati UNECE pertinenti (176a sessione del Forum mondiale). In tale sessione i comitati pertinenti non hanno tuttavia proceduto al voto su detti regolamenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 177a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019 Per il Consiglio La presidente C.D. Dan