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Decisione (UE) 2019/466 del Consiglio del 18 marzo 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1 («accordo di associazione»), è stato concluso mediante decisioni (UE) 2017/12472 e (UE) 2017/12483 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, in modo da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nella regione.

Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione di mercato, compreso lo sviluppo di interconnessioni l'articolo 337 dell'accordo prevede che le parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia.

A norma dell'articolo 341 dell'accordo, il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII dell'accordo.

L'articolo 474 dell'accordo prevede l'obbligo per l'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia.

L'acquis dell'Unione nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo.

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo stesso. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengano pertinenti.

Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'acquis dell'Unione.

L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e valutazione deve tener conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo.

Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia.

Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo al fine di introdurre norme più dettagliate per il monitoraggio del processo di ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione nel settore dell'energia.

Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVII dell'accordo.

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini