Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione dell'8 aprile 2019 recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 2644] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile1, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU intende fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.
Negli ultimi anni si è registrato in Europa un forte aumento del numero di incendi boschivi estremi, con gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali. Le stagioni degli incendi boschivi del 2017 e del 2018 hanno evidenziato, in particolare, l'esigenza di essere preparati a rispondere a catastrofi che colpiscono gravemente e simultaneamente diversi Stati membri.
La natura mutevole dei rischi di incendi boschivi ha dimostrato l'esistenza di carenze in termini di mezzi di risposta a livello dell'Unione, risultate particolarmente evidenti durante la stagione degli incendi boschivi del 2017, quando i mezzi messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale non sono bastati a soddisfare le necessità dei paesi che chiedevano assistenza.
La composizione iniziale di rescEU dovrebbe quindi essere definita con la massima urgenza conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e comprendere, nell'ambito della prima decisione di esecuzione, mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di origine naturale. Vista la flessibilità necessaria durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, il numero dei mezzi di rescEU dovrebbe essere fissato indicativamente nelle decisioni di esecuzione successive.
A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione degli Stati membri, requisiti di qualità per i mezzi aerei di rescEU per combattere gli incendi boschivi in base a criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri esistano già. Vista la mancanza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche nell'ambito del meccanismo unionale. Detti requisiti di qualità dovrebbero essere stabiliti in un allegato della presente decisione.
Per motivi di disciplina di bilancio, è necessario stabilire, nella presente decisione, i costi associati al sostegno finanziario fornito dall'Unione nell'ambito di rescEU durante il periodo transitorio.
Ai fini di una sana gestione finanziaria, le sovvenzioni dirette per i mezzi di rescEU durante il periodo transitorio dovrebbero essere concesse in base a un programma di lavoro annuale.
Con l'entrata in vigore della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il 21 marzo 2019, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione3 volte a colmare carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali sono diventate obsolete. Per motivi di coerenza, il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe essere soppresso.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:
(a) la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e i suoi requisiti di qualità;
(b) il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all’articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE;
(c) costi totali stimati per le risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei;
(d) costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3.
(e) costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico;
(f) le categorie di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato;
(g) i mezzi e le risorse di rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
Art. 1 bis Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) «evacuazione medica con mezzi aerei (“Medevac”)», una capacità di risposta utilizzabile per l’evacuazione con mezzi aerei di pazienti affetti da malattie sia altamente infettive sia non infettive, ad esempio pazienti che necessitano di terapie intensive, pazienti che devono essere immobilizzati durante il trasporto in barella oppure solo leggermente feriti.
(2) «squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)», squadre di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive.
(3) «riserva virtuale per l’accoglienza», uno o più accordi con fornitori selezionati, da attivare su richiesta per la consegna di determinate quantità di risorse specifiche in un intervallo di tempo prestabilito.
(4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.
Art. 2 Composizione iniziale di rescEU
1. rescEU è composto da:
mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi,
risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei,
risorse per squadre mediche di emergenza.
risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.
mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
capacità di accoglienza.
mezzi di trasporto e logistici.
mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
(a) aeromobili per combattere gli incendi boschivi;
(b) elicotteri per combattere gli incendi boschivi;
(c) mezzi aerei per l’evacuazione medica di pazienti altamente infettivi;
(d) mezzi aerei per l’evacuazione medica di vittime di catastrofi;
(e) squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti);
(f) costituzione di scorte di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1;
(g) mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN).
(h) costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN).
(i) capacità di accoglienza temporanea.
(j) mezzi di trasporto e logistici;
(k) mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi gravi;
(l) risorse per laboratori mobili.
(m) mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.
3. I requisiti di qualità per i mezzi di cui al paragrafo 2 sono specificati nell'allegato.
Art. 3 Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE
1. La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 2.
2. I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.
Art. 3 bis Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.
Art. 3 ter Costi totali stimati per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3 facenti parte delle risorse di rescEU
Art. 3 quater Costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico
Art. 3 quinquies Categorie di rischi poco probabili dall’impatto molto elevato
Al fine di istituire i mezzi e le risorse di rescEU necessari per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
a) l’imprevedibilità o il carattere straordinario di una catastrofe;
b) le dimensioni di una catastrofe, compresi numero elevato di vittime e decessi, e sfollamenti di massa;
c) il perdurare di una catastrofe;
d) il grado di complessità di una catastrofe;
e) il rischio potenziale di gravi perturbazioni del funzionamento del governo nazionale, compresa la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e sanitari o l’interruzione dell’infrastruttura critica di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio2;
f) la ripartizione geografica, considerando anche gli impatti che si possono estendere oltre le frontiere;
g) altri fattori quali l’attivazione completa dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) del Consiglio o l’invocazione della clausola di solidarietà ai sensi dell’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 3 sexies Mezzi e risorse rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall’impatto molto elevato
1. Sono istituiti mezzi e risorse corrispondenti ad eventi caratterizzati da almeno due delle categorie di cui all’articolo 3 quinquies, con l’obiettivo di rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
2. Per ogni mezzo e risorsa di rescEU ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, la Commissione valuta la possibilità di istituire il mezzo o la risorsa per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE.
Art. 3 septies Costi totali stimati dei mezzi di decontaminazione CBRN di rescEU
Art. 4 Modifica della decisione di esecuzione 2014/762/UE
Il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE è soppresso.
Art. 5 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019 Per la Commissione Christos Stylianides Membro della Commissione