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Decisione di esecuzione (UE) 2019/599 della Commissione dell’11 aprile 2019 che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2019) 2830] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/4762, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE, indicando che tale domanda riguarda anche le dipendenze della Corona. La domanda era corredata, per tale paese e per le dipendenze della Corona, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai potenziali fattori di rischio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001.

La Scozia è attualmente classificata nella categoria di rischio trascurabile, ma il 18 ottobre 2018 in tale regione del Regno Unito è stato confermato un nuovo caso di BSE. Di conseguenza la Scozia non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la categoria di rischio trascurabile. La Scozia dovrebbe quindi essere classificata nella categoria di rischio controllato.

In ragione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE l'Irlanda del Nord può essere considerata con rischio trascurabile, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona possono essere considerati a rischio controllato di BSE.

Di conseguenza, tenendo conto delle informazioni specifiche di cui sopra e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, l'Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco di regioni di paesi terzi di cui all'allegato, lettera A, della decisione 2007/453/CE della Commissione3, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare alla lettera B di tale allegato relativo alla classificazione di paesi o regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale decisione.

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia essa non dovrebbe applicarsi se in tale data il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019. Per la Commissione Jyrki Katainen Vicepresidente