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Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio del 15 aprile 2019 recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare»

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio2 autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.

Ai sensi della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di adattamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata per la Guyana francese il 26 ottobre 2018.

Sulla base della relazione delle autorità francesi, presentata il 12 febbraio 2018, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui alla decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare tale decisione. Tali proposti adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione e consistono nell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti.

Nel caso della Guyana francese è opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE.

Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione.

Gli adeguamenti che è opportuno apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi.

Per la Guyana francese i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 25232900) e i mobili di legno (prodotti 940330, 94035000, 940360 e 94039030).

Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 39076100) e le celle frigorifere (prodotto 84186900).

Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 02101219), alcune salse (prodotto 21039090), l'alcole etilico denaturato (prodotto 22072000), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 33030090 e 33049900), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 38200000) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 48191000).

Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 491199), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 48182010 e 48182091), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 85114000, 85115000 e 85119000), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 73063080, 73066192 e 73079980), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 84199085), alcuni fertilizzanti (prodotto 31021090) e alcune puree di pomodori (prodotto 20029011).

Nel settore agricolo, le richieste di inserimento o di riclassificazione negli elenchi sono giustificate dalla necessità dei produttori locali di diversificare la loro produzione e di gestire meglio i rischi legati ai fattori climatici. I prodotti che è opportuno includere negli elenchi di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE sono alcuni ortaggi (prodotti 07093000, 07094000, 07099390, 0714) e gli avocadi (prodotto 08044000) per la Martinica, gli ananassi (prodotto 080430) e i pimenti (prodotto 09042200) per la Guadalupa e le cipolle (prodotto 07031019) e gli agli (prodotto 07032000) per la Riunione. Inoltre, per la Martinica, è opportuno riclassificare nell'elenco B alcuni ortaggi (prodotto 0706), alcuni pimenti (prodotto 070960) e gli ananassi (prodotto 080430) e agrumi (prodotto 0805).

Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE è opportuno applicare la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali non si applica attualmente oppure aumentare detta differenza massima di tassazione.

Nella Martinica è opportuno riclassificare gli yogurt (prodotto 040310) e alcuni prodotti per costruzioni di materie plastiche (prodotto 3925) dall'elenco B all'elenco C, gli ortaggi e legumi surgelati (prodotto 0710), le costruzioni prefabbricate (prodotto 9406), alcuni articoli di gioielleria (prodotti 7113 e 7117) e gli scaldacqua solari (prodotto 841919) dall'elenco A all'elenco B.

Nella Guadalupa è opportuno inserire nell'elenco B tutte le preparazioni e conserve di carni (prodotto 1602) e non soltanto i prodotti sotto la voce 16024110, tutte le preparazioni e conserve di pesci (prodotto 160420) e non solo quelle di salmoni (prodotto 16042010) e, per quanto riguarda i fertilizzanti, tutte le voci 3102, 3103, 3104 e 3105 e non soltanto le sottovoci 310290, 310390, 310420 e 310520. Inoltre dovrebbero essere riclassificati gli yogurt (prodotto 040310), alcune bevande non alcoliche (prodotti 22021000 e 22029919) e alcuni prodotti per costruzioni (prodotti 39251000 e 39259080) dall'elenco B all'elenco C.

Nella Riunione è opportuno riclassificare nell'industria agroalimentare lo zucchero (prodotto 1701), i pomodori conservati (prodotto 200210), alcuni rivestimenti (prodotto 32141090) dall'elenco A all'elenco C, alcuni ortaggi e legumi conservati (prodotti 20055100 e 20059980), alcune pitture (prodotti 3208 e 3209), le pellicole e i sacchetti di polietilene (prodotti 392010 e 392321) e alcune scatole e cartonaggi (prodotto 48192000) dall'elenco B all'elenco C, e alcune puree di frutta (20079950) dall'elenco A all'elenco B.

Nella Martinica occorre rettificare un errore nella voce tariffaria introdotta nell'elenco di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE e sostituire la voce 220429 con la voce 220421.

È opportuno iscrivere negli elenchi i prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata dei prodotti per i quali non esisteva produzione locale nel 2014, ma la cui produzione è iniziata o per i quali esistono piani concreti di avvio di un'attività a breve termine. I prodotti di cui trattasi sono attività di stampa come magliette stampate (prodotto 61103091), accessori per bambini piccoli stampati (prodotto 61112090), giacche a vento stampate (prodotto 62011900), abiti stampati (prodotto 62044200), biancheria da letto stampata (prodotto 63029100), berretti stampati (prodotto 65050030), tazze stampate (691200) e la legna da ardere (prodotto 44011200) nella Guyana francese. Nella Guadalupa i prodotti in questione sono alcune birre (prodotto 2203), alcune acque senza aggiunta di zuccheri (prodotto 22011090) e alcuni apparecchi per filtrare o depurare liquidi (prodotto 84212100). Nella Riunione si tratta di alcuni prodotti per l'igiene (prodotto 48189010).

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente P. Daea