Decisione (UE) 2019/836 del Consiglio del 13 maggio 2019 relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione (UE) 2019/395 del Consiglio2, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato il 27 marzo 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Danimarca ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione è necessario per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
È opportuno approvare il protocollo.
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell'Unione europea, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini