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Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019 relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione [notificata con il numero C(2019) 3450] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

La banda di frequenze 24,25-27,5 GHz («26 GHz») è attualmente allo studio quale banda di frequenze utilizzabile per le telecomunicazioni mobili internazionali per il 2020 e oltre2 (IMT-2020), uno dei temi all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19)3. L'IMT-2020 rappresenta il quadro 5G delle norme radio elaborate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni (UIT-R), basato sulla tecnologia mobile a banda larga.

A norma del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT4, la banda di frequenze 25,25-27,5 GHz è attribuita in tutto il mondo al servizio mobile su base comprimaria. La banda di frequenze 24,25-25,25 GHz non è assegnata al servizio mobile nella regione 1 dell'UIT, che comprende l'Unione europea. Ciò non impedisce all'Unione di utilizzare tale banda di frequenze, nel rispetto degli obblighi internazionali e transfrontalieri previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT alle sue frontiere esterne, per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

La comunicazione della Commissione «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»5 («piano d'azione per il 5G») definisce un approccio coordinato dell'Unione per la diffusione dei servizi 5G a partire dal 2020. Il piano d'azione per il 5G sollecita l'individuazione di bande di frequenza «pioniere» per il lancio dei servizi 5G da parte della Commissione in cooperazione con gli Stati membri, tenendo conto del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG).

L'RSPG ha adottato tre pareri su una tabella di marcia strategica per lo spettro per il 5G in Europa6 («pareri dell'RSPG»), in cui ha individuato la banda di frequenze 26 GHz quale banda pioniera per il 5G e ha raccomandato agli Stati membri di rendere disponibile entro il 2020 per il 5G una porzione sufficientemente ampia di tale banda, ad esempio 1 GHz, in risposta alla domanda del mercato.

La banda di frequenze 26 GHz garantisce un'elevata capacità di fornire servizi innovativi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili con tecnologia 5G basata su piccole celle7 e con blocchi di 200 MHz. In conformità del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (EECC)8, gli Stati membri devono consentire l'uso di almeno 1 GHz della banda di frequenze 26 GHz entro il 31 dicembre 2020 al fine di agevolare la diffusione del 5G, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda del mercato e dell'assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o alla liberazione della banda. Il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce inoltre che le misure adottate dagli Stati membri a norma di tale prescrizione devono essere conformi alle condizioni armonizzate definite mediante misure tecniche di attuazione conformemente alla decisione spettro radio.

Porzioni della banda di frequenze 26 GHz sono utilizzate negli Stati membri per le connessioni senza fili per rete fissa terrestre («collegamenti fissi»), backhauling incluso9. L'approccio alla gestione della coesistenza tra i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, comprese le reti di prossima generazione o 5G e i collegamenti fissi a livello nazionale, dovrebbe garantire flessibilità agli Stati membri.

L'utilizzo della porzione 24,25-26,65 GHz della banda di frequenze 26 GHz per i radar a corto raggio per autoveicoli dovrebbe essere gradualmente abbandonato entro il 1o gennaio 202210. Lo sviluppo del mercato dei radar a corto raggio per autoveicoli presenta una tendenza consolidata verso l'utilizzo della banda di frequenze 77-81 GHz, armonizzata a livello dell'Unione11. Non sono stati pertanto individuati problemi di coesistenza con i radar a corto raggio per autoveicoli.

La porzione 24,25-24,5 GHz della banda di frequenze 26 GHz è designata a livello dell'Unione per apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto, in particolare per radar per autoveicoli12 su base di non interferenza e senza diritto a protezione. Tali radar per autoveicoli non sono al momento utilizzati nella banda13 né ne è previsto l'utilizzo, che invece è in aumento nella gamma di frequenze 76-81 GHz.

La porzione 24,25-27 GHz della banda di frequenze 26 GHz è utilizzata per i dispositivi di radiodeterminazione14 che operano nella modalità «underlay» basandosi su una tecnologia a banda ultralarga15. Tale utilizzo dovrebbe essere adattabile all'evoluzione dell'uso della banda di frequenze 26 GHz per i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

Alcune porzioni della banda di frequenze 26 GHz sono utilizzate per i servizi spaziali e satellitari in tutti gli Stati membri. Tali servizi comprendono le comunicazioni spazio-terra verso le stazioni terrene per il servizio d'esplorazione della terra via satellite (EESS)16, il servizio di ricerca spaziale (SRS) e a sostegno del sistema europeo di trasmissione dati (EDRS) nella gamma 25,5-27 GHz, come pure le comunicazioni terra-spazio verso i ricevitori di bordo dei satelliti per il servizio fisso via satellite (FSS) nella gamma 24,65-25,25 GHz. Tali servizi spaziali e satellitari dovrebbero pertanto essere adeguatamente protetti dalle interferenze dei servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Occorre altresì elaborare prospettive per il loro sviluppo ulteriore. Le porzioni 24,45-24,75 GHz e 25,25-27,5 GHz della banda di frequenze 26 GHz sono inoltre utilizzate in tutto il mondo per le comunicazioni tra i satelliti non geostazionari e geostazionari per il servizio intersatellite (ISS), compreso l'EDRS.

I servizi terrestri di prossima generazione (5G) dovrebbero essere diffusi nella banda di frequenze 26 GHz in condizioni tecniche armonizzate, che dovrebbero assicurare la continuità delle attività e dello sviluppo delle stazioni satellitari terrene (nell'EESS, nel SRS e nell'FSS) con l'attribuzione di frequenze all'interno della banda affinché le stazioni terrene siano in futuro autorizzate sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati. Tali condizioni dovrebbero altresì garantire che i servizi satellitari esistenti e futuri non rischino di avere un'incidenza negativa rilevante sulla diffusione e sulla copertura delle reti 5G terrestri.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) un mandato per l'elaborazione di condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nell'Unione, anche nella banda di frequenze 26 GHz.

In risposta a tale mandato, la CEPT ha pubblicato il 6 luglio 2018 la relazione 6817 («la relazione della CEPT»), nella quale sono specificate le condizioni tecniche armonizzate nella banda di frequenze 26 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione che sono idonei all'uso del 5G. Tali condizioni tecniche sono coerenti con gli sviluppi dello standard 5G per quanto riguarda gli accordi sulla ripartizione del canale18, vale a dire le dimensioni del canale o la modalità di funzionamento duplex e i sistemi di antenne attive, e sono pertanto favorevoli al conseguimento di un'armonizzazione globale. Le condizioni sopradescritte ipotizzano un funzionamento sincronizzato di sistemi contigui di operatori differenti, che garantisce un uso efficiente dello spettro. Studi ulteriori sono necessari al fine di sviluppare condizioni tecniche armonizzate pertinenti per quanto concerne il funzionamento non sincronizzato o semisincronizzato di sistemi contigui, che rimane possibile in presenza di separazione geografica.

Le condizioni tecniche stabilite nella relazione della CEPT per l'uso della banda di frequenze 26 GHz presuppongono un regime di autorizzazione basato esclusivamente su diritti d'uso individuali, che contribuisce altresì a garantire una coesistenza adeguata con l'uso attuale della banda. Qualsiasi altro quadro di autorizzazione, quale ad esempio un'autorizzazione generale o un regime misto di autorizzazione individuale/generale, potrebbe richiedere condizioni tecniche supplementari per permettere un'adeguata coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili con altri servizi presenti nella banda, in particolare tenendo in debita considerazione la continua espansione della rete di stazioni satellitari terrene FSS, EESS e SRS.

La relazione CEPT fornisce inoltre orientamenti e condizioni tecniche per l'uso della banda di frequenze 26 GHz per i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, compreso il 5G, al fine di garantire la protezione dei servizi spaziali e satellitari esistenti e dei collegamenti fissi nella banda di frequenze 26 GHz, nonché dei servizi nelle bande adiacenti.

La coesistenza tra i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (compreso il 5G) e le stazioni terrene EESS, SRS e FSS operanti nella banda di frequenze 26 GHz può essere garantita mediante l'applicazione, ove appropriato, di vincoli tecnici alla diffusione dei servizi terrestri in un'area geografica limitata intorno a una stazione terrestre di comunicazione via satellite. A tal proposito, privilegiare l'installazione di nuove stazioni terrene lontano da località caratterizzate da densità di popolazione o attività umana elevate può costituire un approccio proporzionato per agevolare tale coesistenza. La CEPT ha inoltre sviluppato kit di strumenti tecnici19 a sostegno della diffusione del 5G sulla base di un'autorizzazione individuale, consentendo nel contempo in modo proporzionato di continuare a utilizzare le stazioni riceventi terrene EESS/SRS esistenti e previste e le stazioni trasmittenti terrene FSS nelle porzioni pertinenti della banda di frequenze 26 GHz. Tali kit possono facilitare la coesistenza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente decisione.

La coesistenza tra i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (compreso il 5G) e i ricevitori satellitari dell'FSS e dell'ISS, compreso l'EDRS, è attualmente possibile, nel rispetto di condizioni tecniche che affrontino la questione dell'elevazione dell'antenna delle stazioni radio base per la banda larga senza fili.

Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di continuare a utilizzare i collegamenti fissi nella banda 26 GHz sulla base dell'uso condiviso dello spettro con i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, compreso il 5G, o interrompere il loro funzionamento nella banda. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle possibili tecniche di attenuazione, del coordinamento nazionale e transfrontaliero, come pure della diffusione del 5G, in funzione della domanda di sistemi 5G del mercato, in particolare nelle zone rurali e meno popolate. La possibilità di un uso condiviso dello spettro quale opzione nazionale dipende, tra l'altro, dalla disponibilità di informazioni dettagliate sulla diffusione di collegamenti fissi e sulla fattibilità dell'assegnazione di ampi blocchi di spettro contiguo ai sistemi 5G. La CEPT fornisce a tal fine orientamenti tecnici sulla coesistenza tra servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, compreso il 5G, e collegamenti fissi, tenendo conto della progressiva diffusione del 5G.

I servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, compreso il 5G, nella banda di frequenze 26 GHz dovrebbero fornire una protezione adeguata all'EESS (passivo) nella banda di frequenze 23,6-24 GHz20. Possono essere necessarie misure specifiche a livello nazionale per garantire la protezione delle stazioni di radioastronomia operanti nella banda di frequenze 23,6-24 GHz. Misure simili potrebbero limitare l'utilizzabilità della totalità della banda a 26 GHz intorno a tali stazioni. La protezione dell'EESS (passivo) nelle bande di frequenze 50,2-50,4 GHz e 52,6-54,25 GHz è garantita dai vigenti limiti generici delle emissioni spurie che si applicano alle stazioni radio base21.

L'uso di velivoli senza pilota («UAV»), come i droni, con reti terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili che utilizzano la banda di frequenze 26 GHz potrebbe avere un impatto sull'uso attuale, ad esempio per quanto concerne i ricevitori satellitari nell'FSS e nell'ISS. La connettività dalle stazioni radio base alle stazioni terminali a bordo degli UAV dovrebbe di conseguenza essere vietata nella banda di frequenze 26 GHz e dovrebbe essere consentita solo la connettività dalle stazioni terminali a bordo degli UAV alle stazioni radio base, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di gestione del traffico aereo. A tal proposito, la connettività dalle stazioni terminali a bordo degli UAV alle stazioni radio base potrebbe avere, ad esempio, un impatto significativo sulla distanza di separazione dalle stazioni di terra EESS/SRS che condividono l'uso della banda di frequenze 26 GHz. Sono necessari ulteriori studi in materia, che possono condurre all'elaborazione di condizioni tecniche armonizzate supplementari. L'uso di UAV con reti di comunicazione elettronica a banda larga senza fili non dovrebbe ostacolare l'installazione futura di stazioni di terra EESS/SRS.

È opportuno prevedere accordi transfrontalieri tra gli utilizzatori dello spettro o le amministrazioni nazionali per garantire l'attuazione della presente decisione al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro.

La presente decisione garantisce che gli Stati membri adottino la banda di frequenze 26 GHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di prossima generazione (5G) sulla base di condizioni tecniche giuridicamente vincolanti, conformemente alla relazione 68 della CEPT e coerentemente con gli obiettivi politici dell'Unione.

La nozione di «designare e rendere disponibile» la banda di frequenze 26 GHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l'adeguamento del quadro giuridico nazionale sull'assegnazione delle frequenze al fine di includere l'uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione, ii) l'avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l'uso attuale in tale banda, nella misura necessaria, iii) l'avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall'avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l'uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell'Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'introduzione e lo sviluppo graduali dei servizi 5G terrestri nella banda di frequenze 26 GHz e le eventuali questioni relative alla coesistenza, per contribuire a valutarne l'impatto a livello dell'Unione nonché una tempestiva revisione. Tale revisione può anche riguardare l'idoneità delle condizioni tecniche a garantire la protezione adeguata di altri servizi, in particolare dei servizi spaziali quali i ricevitori satellitari nell'FSS e nell'ISS, compreso l'EDRS, tenendo conto dello sviluppo dei servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, compreso il 5G.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La presente decisione armonizza le condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz nell'Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

Art. 2

Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri designano e rendono disponibile in maniera non esclusiva la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nell’allegato.

A seconda del regime di autorizzazione applicato per la banda in questione, gli Stati membri prendono in esame l'eventuale necessità di imporre condizioni tecniche supplementari allo scopo di garantire l'adeguata coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili con altri servizi presenti nella banda.

Art. 3

Gli Stati membri provvedono, conformemente alle condizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato, affinché i sistemi terrestri di cui all'articolo 1 proteggano in modo adeguato:

  1. a) i sistemi delle bande adiacenti, in particolare del servizio d'esplorazione della terra via satellite (passivo) e del servizio di radioastronomia nella banda di frequenze 23,6-24,0 GHz;

  2. b) le stazioni terrene per il servizio d'esplorazione della terra via satellite e il servizio di ricerca spaziale per le comunicazioni spazio-terra che operano all'interno della banda di frequenze 25,5-27,0 GHz;

  3. c) i sistemi satellitari per le comunicazioni terra-spazio del servizio fisso via satellite che operano nella banda di frequenze 24,65-25,25 GHz;

  4. d) i sistemi satellitari per comunicazioni intersatellite che operano nelle bande di frequenza 24,45-24,75 GHz e 25,25-27,5 GHz.

Art. 4

Gli Stati membri possono consentire il funzionamento ininterrotto dei collegamenti fissi nella banda di frequenze 24,25-27,5 GHz se i sistemi terrestri di cui all'articolo 1 possono coesistere con tali collegamenti fissi mediante l'uso gestito della condivisione dello spettro.

Gli Stati membri effettuano controlli periodici per verificare la necessità di mantenere i collegamenti fissi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

A condizione che la quantità e l'ubicazione delle nuove stazioni di terra sia determinato in maniera tale da non imporre vincoli sproporzionati ai sistemi di cui all'articolo 1 e in funzione della domanda del mercato, gli Stati membri garantiscono la continuità dell'installazione delle stazioni terrene:

per il servizio d'esplorazione della terra via satellite (spazio-terra) e il servizio di ricerca spaziale (spazio-terra), nella banda di frequenze 25,5-27,0 GHz;

per il servizio fisso via satellite (terra-spazio), nella banda di frequenze 24,65-25,25 GHz.

Art. 6

Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi terrestri di cui all'articolo 1, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.

Art. 7

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull’attuazione della presente decisione entro il 30 settembre 2020.

Gli Stati membri controllano l'uso della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz, compresi i progressi relativi alla coesistenza tra i sistemi terrestri di cui all'articolo 1 e gli altri sistemi che utilizzano la banda, e riferiscono in merito alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, per consentire una revisione tempestiva della presente decisione.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per la Commissione Mariya Gabriel Membro della Commissione