Decisione (UE) 2019/837 del Consiglio del 14 maggio 2019 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha istituito un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»).
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha disposto che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, siano presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione alle attività dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («accordo»). A norma della decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio3, l'accordo è stato firmato l'8 novembre 2018 con riserva della sua conclusione.
Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il regolamento (UE) 2018/1726 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1077/2011. Come specificato nel considerando 47 del suddetto regolamento (UE) 2018/1726, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con tale regolamento sostituisce e succede all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato di detto regolamento.
Come specificato nel considerando 52 del regolamento (UE) 2018/1726, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al predetto regolamento (UE) 2018/1726 in conformità del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e ha notificato la sua intenzione di accettare il regolamento (UE) 2018/1726 in conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1726 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano di conseguenza alla presente decisione.
Come specificato nel considerando 51 del regolamento (UE) 2018/1726, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio6, al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio7, al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio8, e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio9, si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione se intende recepirla nell'ordinamento interno. A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino10, la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è approvato a nome dell'Unione11.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente P. Daea