Decisione (UE) 2019/853 del Consiglio del 21 maggio 2019 che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato economico e sociale europeo.
La decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio1 ha adattato la composizione del Comitato economico e sociale europeo in seguito all'adesione della Croazia. Il numero dei membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascun paese al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale europeo stabilito all'articolo 301, primo comma, del trattato e il numero di membri dello stesso Comitato in seguito all'adesione della Croazia.
Il preambolo della decisione (UE) 2015/1157 contempla una revisione di quest'ultima in tempo utile per il mandato del Comitato economico e sociale europeo che inizia nel 2020.
Il 18 settembre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione.
L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale europeo dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.
Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato economico e sociale europeo. È opportuno pertanto ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi esistente prima dell'adozione della decisione (UE) 2015/1157,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. I membri del Comitato economico e sociale europeo sono distribuiti come segue:
| Belgio | 12 |
| Bulgaria | 12 |
| Cechia | 12 |
| Danimarca | 9 |
| Germania | 24 |
| Estonia | 7 |
| Irlanda | 9 |
| Grecia | 12 |
| Spagna | 21 |
| Francia | 24 |
| Croazia | 9 |
| Italia | 24 |
| Cipro | 6 |
| Lettonia | 7 |
| Lituania | 9 |
| Lussemburgo | 6 |
| Ungheria | 12 |
| Malta | 5 |
| Paesi Bassi | 12 |
| Austria | 12 |
| Polonia | 21 |
| Portogallo | 12 |
| Romania | 15 |
| Slovenia | 7 |
| Slovacchia | 9 |
| Finlandia | 9 |
| Svezia | 12. |
2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello previsto all'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1157 fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. A decorrere dalla data alla quale il recesso del Regno Unito dall'Unione diviene giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente G. Ciamba