Decisione (UE) 2019/1707 Del Consiglio del 17 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 30 luglio 2009 l’Unione ha firmato l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra1, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico («accordo»). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati delle isole del Pacifico parti dell’accordo di Cotonou2 o Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la situazione economica e sociale siano comparabili a quelle dei paesi che sono parti dell’accordo di Cotonou possano aderire all’accordo mediante la presentazione di un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994.
Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio del 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell’accordo che sono necessarie per tener conto dell’adesione di Samoa all’accordo. I rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l’iscrizione di Samoa come parte contraente dell’accordo e l’aggiunta della sua offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo. Modifiche analoghe dell’accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo stato delle isole del Pacifico all’accordo.
Con decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 20183, il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Samoa è stato accluso a tale decisione4. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018.
A norma dell’articolo 68 dell’accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro stato delle isole del Pacifico.
La settima riunione del comitato per il commercio si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato per il commercio, conformemente all’articolo 78 dell’accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico.
L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche.
È opportuno pertanto che la posizione dell’Unione nell’ambito della settima riunione del comitato per il commercio sia basata sul progetto di raccomandazione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la raccomandazione di talune modifiche dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione5.
Art. 2
Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini