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Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

viste la raccomandazione della Commissione e la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati,

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo di partenariato») nonché un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo»). L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018.

L'accordo di partenariato abroga l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia1, che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.

L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Gambia di collaborare più strettamente nel promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque gambiane.

L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere firmati. Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma in attesa che siano epletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, fatta salva la conclusione di tali atti.

I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato e il protocollo a nome dell'Unione.

Art. 3

Conformemente al suo articolo 14, l'accordo di partenariato è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.2

Art. 4

Conformemente al suo articolo 13, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.3

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019 Per il Consiglio Il presidente A. Anton