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Decisione (UE) 2019/1255 del Consiglio del 18 luglio 2019 che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Commissione europea2,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Nella riunione dell'11 dicembre 2018, il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti («Banca») ha approvato un calendario per l'attuazione delle modifiche a livello di governance che aveva proposto in una riunione tenuta il 17 luglio 2018.

A seguito di una decisione adottata dal consiglio dei governatori della Banca in data 22 giugno 2018, è stato convocato un gruppo di lavoro degli azionisti ad alto livello con il compito di analizzare le possibilità di ulteriori sottoscrizioni di capitale della Banca da parte di determinati Stati membri.

È opportuno aumentare il capitale sottoscritto della Polonia di 5386000000 EUR, in linea con la sua richiesta.

È altresì opportuno aumentare il capitale sottoscritto della Romania di 125452381 EUR, in linea con la sua richiesta.

Nel contesto di tali aumenti, è opportuno modificare anche le disposizioni relative alla designazione di comune accordo dei membri sostituti del consiglio di amministrazione della Banca da parte di gruppi di Stati membri.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:

  1. 1) l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:

    1. a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Il capitale della Banca è di 248795606881 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;

    2. b) le righe relative alla Polonia e alla Romania sono sostituite dalle seguenti: «Polonia 11366679827» «Romania 1639379073»;

  2. 2) all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania, due sostituti designati dalla Repubblica francese, due sostituti designati dalla Repubblica italiana, due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Croazia, dall'Ungheria e dalla Repubblica di Polonia, quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania, sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca, un sostituto designato dalla Commissione.».

Art. 2

La presente decisione si applica un mese dopo la data in cui si applica la decisione (UE) 2019/6543 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019 Per il Consiglio La presidente T. Tuppurainen