Decisione (PESC) 2019/1298 del Consiglio del 31 luglio 2019 volta a sostenere il dialogo e la cooperazione tra Africa, Cina e Europa per prevenire la diversione di armi e munizioni in Africa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT) è entrato in vigore il 24 dicembre 2014 e vi aderiscono tutti gli Stati membri. L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione.
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia»). Obiettivo cardine della strategia è la piena ed efficace attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite del 2001 per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. La strategia prevede che l'UE continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci delle esportazioni di armi e a sostenere l'universalizzazione e l'attuazione dell'ATT. Prevede inoltre che l'UE continui a sostenere gli sforzi profusi dall'Unione africana e dalle pertinenti comunità economiche regionali per contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.
Nel gennaio 2017, la 28a sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione africana ha adottato la «African Union Master Roadmap of Practical Steps to Silence the Guns in Africa by Year 2020» (tabella di marcia generale dell'Unione africana contenente misure pratiche per mettere a tacere le armi in Africa entro il 2020), in virtù della quale gli Stati membri dell'Unione africana si impegnano a: ridurre l'afflusso e la circolazione illeciti di armi illegali; impedire che i ribelli/gli insorti abbiano accesso alle armi; interrompere i legami con i fornitori e i destinatari di armi illegali, anche tramite l'imposizione di divieti, in linea con l'ATT.
Nelle sue conclusioni del 18 luglio 2016 relative alla strategia dell'UE sulla Cina, il Consiglio ha sostenuto l'instaurazione di un dialogo regolare e approfondito dell'UE con la Cina per individuare, congiuntamente agli Stati membri, ulteriori punti di convergenza in materia di disarmo, non proliferazione, antiterrorismo, migrazione e sicurezza informatica.
Il 30 giugno 2018, la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati rinnovano il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati ribadiscono la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione. Gli Stati si impegnano inoltre a scambiare e, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e obblighi di sicurezza a livello nazionale, mettere in pratica le esperienze, gli insegnamenti appresi e le migliori prassi per quanto riguarda il controllo delle esportazioni, delle importazioni e del transito delle armi leggere e di piccolo calibro, compresi i processi di certificazione e i certificati di destinazione finale.
Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.
Il 27 febbraio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/121/PESC1, a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali. Questo progetto è stato efficacemente messo in atto da Saferworld, ma sono necessari ulteriori sforzi in tale campo per conseguire gli obiettivi prefissati nella decisione.
Dal 2008 il Consiglio ha adottato undici decisioni a sostegno di attività di sensibilizzazione per un controllo responsabile delle esportazioni di armi, conformemente all'ATT e alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio2, ma il confronto con la Cina su questo tema è stato limitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Scopo della presente decisione è contribuire a prevenire e a combattere la diversione di armi e munizioni in Africa.
2. Conformemente al paragrafo 1, l'Unione appoggia i seguenti obiettivi:
a) accrescere la consapevolezza dei portatori di interessi in Africa, in Cina e nell'Unione sui modi in cui il flusso illegale di armi, in particolare delle armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons – SALW) e relative munizioni, verso attori non autorizzati contribuisce in maniera significativa a esacerbare l'insicurezza e la violenza in varie parti dell'Africa, minando in tal modo la coesione sociale, la pubblica sicurezza, lo sviluppo socioeconomico e l'efficace funzionamento delle istituzioni statali;
b) promuovere la rendicontabilità e la responsabilità riguardo al commercio legale di armi, dimostrando ai portatori di interessi in Africa, in Cina e nell'Unione quanto un controllo efficace delle esportazioni di armi possa contribuire ad attenuare il rischio di diversione delle stesse nel mercato illecito.
3. Per conseguire tali obiettivi, la presente decisione sostiene l'istituzione e lo sviluppo di un gruppo congiunto Africa-Cina-Europa di esperti non governativi sul controllo delle armi convenzionali («gruppo di esperti») i cui compiti principali saranno, da un lato, accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento delle comunità strategiche in Africa, in Cina e nell'Unione e far sì che prendano provvedimenti, e dall'altro rafforzare la cooperazione regionale e internazionale per prevenire la diversione di armi e munizioni in Africa.
4. I risultati che ci si attende dalla presente decisione sono i seguenti:
a) una migliore comprensione dell'impatto della diversione e dell'uso improprio delle armi in Africa grazie alla ricerca comune e all'analisi orientata all'azione condotte da ricercatori e accademici africani, cinesi e dell'Unione, con raccomandazioni riguardanti progetti specifici sostenuti dalla Cina;
b) una maggiore consapevolezza da parte dei portatori di interessi in Africa, in Cina e nell'Unione circa il ruolo di un efficace controllo delle esportazioni di armi nell'attenuare il rischio di diversione e l'impatto negativo di armi e munizioni illegali in Africa;
c) un maggior contributo della Cina alle pertinenti iniziative internazionali e regionali, compresa l'iniziativa dell'Unione africana volta a fare tacere le armi in Africa entro il 2020 e l'attuazione dell'ATT;
d) l'inserimento del controllo delle armi di piccolo calibro nell'ordine del giorno del dialogo condotto nel quadro del Forum per la cooperazione Cina-Africa (FOCAC);
e) la creazione di nuovi consessi che riuniscano esperti dei governi, della società civile, delle imprese e del mondo accademico provenienti dall'Africa, dalla Cina e dall'Unione e che contribuiscano ad informare il dialogo strategico ad alto livello UE-Cina.
5. I beneficiari diretti dei progetti saranno, secondo le stime, 500 attori delle comunità strategiche in Africa, in Cina e nell'Unione, tra cui organizzazioni non governative, think tank, rappresentanti dell'industria, funzionari pubblici competenti in materia di controllo delle armi convenzionali e parlamentari. I beneficiari indiretti saranno la popolazione, le comunità, i gruppi e gli individui in Africa che subiscono le conseguenze della proliferazione di armi e munizioni illegali nel continente.
6. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'organizzazione non governativa Saferworld è incaricata dell'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1.
3. Saferworld svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con Saferworld.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 994007 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo di finanziamento con Saferworld. L'accordo di finanziamento stabilisce che Saferworld deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà incontrata in tale contesto e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate da Saferworld. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019 Per il Consiglio La presidente T. Tuppurainen