Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione del 2 agosto 2019 che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2019) 5660] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedirne la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione.
La decisione 2006/771/CE della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet degli oggetti», compresa l'identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente ad un'autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione3 armonizza ulteriormente le condizioni tecniche per l'utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. L'ambiente di condivisione nelle bande di frequenza indicate è diverso; è pertanto necessario un regime normativo specifico. Tale decisione consente l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell'Internet degli oggetti basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati.
La decisione 2006/771/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni all'interno del mercato unico digitale.
L'importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l'economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Simili applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.
Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE per riflettere il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, tale allegato è stato modificato sei volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz.
Il 20 ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per il settimo ciclo di aggiornamento (RSCOM17-24rev1). L'8 marzo 2019 la CEPT ha trasmesso in risposta alla Commissione la sua relazione n. 70. Oltre alla semplificazione delle voci esistenti e ai miglioramenti ad esse apportati, la CEPT propone di aggiungere nuove voci all'allegato della decisione 2006/771/CE. Tali nuove voci rendono possibili nuove applicazioni mediche e nel campo della sicurezza e armonizzano lo spettro per applicazioni non legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti e per applicazioni di attuazione della normativa stradale. Tale relazione dovrebbe pertanto costituire la base tecnica della presente decisione.
Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4.
È pertanto opportuno modificare la decisione 2006/771/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
1) all'articolo 2 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1 «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;»; «2 «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;».
2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 5 maggio 2020.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019 Per la Commissione Mariya Gabriel Membro della Commissione