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Decisione (UE) 2019/1748 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1 («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

L'Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell'Unione relativa alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») cui intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione ed è aggiunto all'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. Di conseguenza, l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione deve essere modificato da una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione.

L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione nel giugno 2016. Sulla base di tale elenco, l'Unione ha adottato la sua posizione con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione con decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio2. Poco dopo, l'Ucraina ha annunciato di ritenere necessario apportare ulteriori chiarimenti e modifiche in relazione ai termini per l'adozione, apportare correzioni, anche in relazione alla duplicazione degli atti, e aggiungere nuovi atti. Di conseguenza, la decisione del sottocomitato SPS basato sulla posizione dell'Unione adottata con decisione (UE) 2017/1391 non è stata adottata.

L'Ucraina ha presentato una versione riveduta dell'elenco alla Commissione nell'ottobre 2018. Sulla base di tale versione dell'elenco, il sottocomitato SPS deve adottare la decisione che modifica l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di sottocomitato SPS sia di sostenere la modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, come figura nell'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS.

Poiché l'elenco adottato con la decisione (UE) 2017/1391 è stato riveduto, è necessario abrogare detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, («accordo di associazione») con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, è di basarsi sulla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche tecniche di lieve entità del progetto di decisione del sottocomitato SPS senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente A.-M. Henriksson