Decisione (UE) 2019/1736 del Consiglio del 10 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la compilazione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, («accordo») il comitato di partenariato istituito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»).
A norma dell’articolo 385, paragrafo 5, dell’accordo, quest’ultimo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o giugno 2018.
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, l’Unione e la Repubblica d’Armenia hanno ciascuna proposto i propri candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l’incarico di presidente di un collegio arbitrale.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di partenariato per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di arbitri.
La posizione dell’Unione in sede di comitato di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato stabilito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro a norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. Lintilä