Decisione (PESC)2019/1721del Consiglio del 14 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2019. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2020.
È opportuno rimuovere una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2020.".
Art. 2
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini