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Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1742 della Commissione del 17 ottobre 2019 relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2019) 7333] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea2, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e),

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Tale sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione4.

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione5 stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espresso in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione deve valutare i tassi unitari per le zone tariffarie che le vengono presentati dagli Stati membri in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento di esecuzione. Questa valutazione riguarda la conformità di tali tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari per il 2019 con il sostegno dell’Unità di valutazione delle prestazioni e dell’Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2018 e il 1o novembre 2018. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2019 per i servizi di rotta.

Il 21 dicembre 2018 la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta, in quanto membri del FAB BlueMed, il blocco funzionale di spazio areo per il Mediterraneo, hanno presentato ulteriori obiettivi prestazionali del FAB riveduti, basati su misure correttive, ove richiesto, che la Commissione ha successivamente valutato. Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la Commissione ha valutato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti per il ritardo ATFM di rotta in conformità a tutti i criteri stabiliti nell’allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La valutazione ha dimostrato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti con il corrispondente obiettivo prestazionale a livello dell’Unione. La Commissione ha informato al riguardo gli Stati membri interessati. È pertanto opportuno notificare anche all’Italia che il tasso unitario del 2018 è conforme alle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha ricevuto garanzie da parte delle autorità greche che i costi determinati inclusi nei tassi unitari per gli anni 2017 e 2018 sono conformi al regolamento (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare alla Grecia che, in base alle informazioni attualmente disponibili, i tassi unitari di rotta per la zona tariffaria della Grecia per gli anni 2017 e 2018 sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha anche constatato, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie di rotta presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare tale constatazione agli Stati membri.

La conclusione e la notifica relative alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicati l’esame permanente e le indagini effettuati a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione