Decisione (PESC) 2019/1788 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
Testo vigente
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/17631 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2020.
Alla decisione (PESC) 2015/1763 dovrebbe essere aggiunta una disposizione la quale specifichi che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.
Le singole designazioni di cui all'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 sono state riesaminate e le informazioni relative a una persona fisica dovrebbero essere modificate.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:
1) è inserito il seguente articolo: "Articolo 4 bis 1. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato. 2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020.";
3) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente A.-K. PEKONEN