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Decisione (UE) 2019/1908 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Sulla base della decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio1 l’Unione ha concluso l’accordo sull’agevolazione degli scambi2 («accordo»), che è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1.2, dell’accordo, il comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali deve stabilire il proprio regolamento interno.

A norma dell’articolo IV, paragrafo 6, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, il regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali è soggetto all’approvazione del Consiglio per gli scambi di merci.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio per gli scambi di merci, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione.

È opportuno approvare il regolamento interno proposto, che consentirà al comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali di operare in modo efficiente. Tale regolamento si basa sul regolamento interno del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio e contiene adeguamenti per soddisfare le esigenze specifiche del comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione del Consiglio per gli scambi di merci in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli scambi commerciali è sostenere l’adozione di tale regolamento, come indicato nell’allegato.

Art. 2

La presente decisione enta in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. Lintilä