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Decisione (UE) 2019/1911 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio1 l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29») può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.

Il WP.29, in occasione della 179a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2019, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché in relazione ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel WP.29 riguardo all’adozione di proposte di regolamenti UNECE, poiché tali regolamenti vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell’omologazione dei veicoli.

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione.

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 2 e rettificare alcune disposizioni del regolamento UNECE n. 17. Infine, occorre adottare le modifiche della Mutual Resolution MR.1 e le modifiche delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5.

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/93 del WP.29 riguarda una proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 35 (Comandi a pedale). Poiché l’Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 35, non è necessario stabilire una posizione dell’Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2019/93.

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo) come inizialmente presentata dal presidente del pertinente organismo sussidiario del WP.29. Nel corso dell’ultima riunione del pertinente organismo sussidiario, in seguito alle preoccupazioni espresse da alcune parti contraenti, il presidente ha convenuto di presentare al WP.29 un documento riveduto. Poiché il documento non è attualmente disponibile sul portale del segretariato del WP.29 e potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni tra gli esperti, sarebbe opportuno che venisse esaminato nuovamente dal pertinente organismo sussidiario.

L’autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR n. 2 è indicata in modo erroneo sul portale del segretariato del WP.29: di conseguenza, è opportuno che il riferimento a ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 sia corretto in ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1.

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/118 del WP.29 riguarda una proposta di modifica dell’allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). Tale proposta deve essere esaminata insieme al documento informale WP.29-179-06, che chiarisce il riferimento alla norma ISO per effettuare le misurazioni della qualità dei carburanti per alcuni parametri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114).

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. Lintilä