diritto.io

Decisione (UE) 2019/2143 del Consiglio dell’11 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra1 («accordo»), firmato il 30 luglio 2009, ha stabilito un quadro per un accordo di partenariato economico. L'accordo è applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, dalla Repubblica di Figi e dallo Stato indipendente di Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.

L'allegato II del protocollo II dell'accordo si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Dal 1o gennaio 2007 sono state introdotte modifiche nella nomenclatura SA. È necessario tenere conto di tali modifiche e allineare l'allegato II alla versione 2017 della nomenclatura SA. Tuttavia, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla norma di origine applicabile a un determinato prodotto.

L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'Unione. A seguito del cambiamento di status delle Bermude2, di Mayotte3 e di Saint-Barthélemy4 e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio5 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, l'elenco dei PTOM deve essere allineato all'allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per tenere conto di tali recenti cambiamenti.

E' opportuno pertanto modificare gli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo al fine di allinearli, rispettivamente, alla versione 2017 della nomenclatura SA e all'elenco dei PTOM di cui all'allegato II TFUE.

A norma dell'articolo 41 del protocollo II dell'accordo, il comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo («comitato per il commercio») può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini