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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7).

Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, corrispondente al tipo di prodotto 9 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013.

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche4 è stato adottato il 27 febbraio 2019 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti carbendazim potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché gli scenari ambientali valutati hanno rivelato rischi inaccettabili per l’ambiente e non è stato possibile individuare alcun uso sicuro.

Tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker