Decisione (PESC) 2019/1944 del Consiglio del 25 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/16931, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione (PESC) 2016/1693 specificando che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:
1) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato. 2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
2) L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini