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Decisione (UE) 2019/1987 del Consiglio del 25 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo internazionale sull’olio d’oliva e sulle olive da tavola del 2015 («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio1 il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo, che è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017 conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.

L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio2.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») spetta adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva.

Nel corso della 110a sessione, che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisione di modifica»).

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché la decisione di modifica che deve essere adottata avrà effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

La decisione di modifica che deve essere adottata dal Consiglio dei membri riguarda la correzione di errori di redazione nelle sezioni relative ai criteri di purezza e di qualità e l’inserimento di un nuovo schema decisionale relativo agli oli d’oliva vergini lampanti. La decisione di modifica è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Essa contribuirà all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituirà un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno sostenere la decisione di modifica e saranno pertanto necessarie modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione4.

Qualora, nel corso della 110a sessione del consiglio dei membri, l’adozione della decisione di modifica fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura di adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri del giugno 2020.

Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione di modifica nell’ambito della 110a sessione del Consiglio dei membri, qualora la pertinenza della posizione da adottare a nome dell’Unione fosse messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante tale sessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri nel corso della 110a sessione che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del giugno 2020, in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, figura in allegato.

Art. 2

Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 110a sessione del consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione da parte del consiglio dei membri di una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019 Per il Consiglio Il president F. Mogherini