Decisione di esecuzione (UE) 2019/1959 della Commissione del 26 novembre 2019 che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3, n. CAS: 265647-11-8).
Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche3 sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti fosfato di argento sodio idrogeno zirconio potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente.
Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3, n. CAS: 265647-11-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker