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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1999 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2019) 8555]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino,

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della stessa direttiva, è vietata l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi.

La decisione 2005/51/CE della Commissione2 ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere una deroga a tali disposizioni, soggetta a specifiche condizioni, per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

Conformemente all'allegato della decisione 2005/51/CE gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono comunicare annualmente alla Commissione e agli Stati membri, per ciascuna partita di terra introdotta nel proprio territorio, le informazioni dettagliate indicate al punto 3 di tale allegato.

Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere tale deroga. Dalle notifiche presentate dagli Stati membri in conformità alla decisione 2005/51/CE emerge che, quando si ricorre a tale deroga, il rispetto di specifiche condizioni stabilite da tale decisione è sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Di conseguenza non vi è alcun rischio fitosanitario che derivi dalle attività contemplate da tale decisione.

È pertanto opportuno prorogare la deroga per un ulteriore periodo di cinque anni fino al 31 dicembre 2024.

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica della decisione 2005/51/CE

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024".

Art. 2 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione