Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2003 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8593] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, l’Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, di tale direttiva, se esentava tali operazioni al 1° gennaio 1978. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Con decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione3 l’Irlanda è stata autorizzata, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: trasporto di persone (punto 10).
Con lettera del 30 aprile 2019 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. L’Irlanda non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Irlanda. L’Irlanda è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Irlanda dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, l’Irlanda è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Art. 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione