Decisione (UE) 2019/2216 della banca centrale europea del 28 novembre 2019 che modifica la decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2019/36)
Testo vigente
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 33,
La decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35)1 fa riferimento all’istituzione di un accantonamento per rischi finanziari nel bilancio della Banca centrale europea. Occorre fare riferimento a tale accantonamento per rischi finanziari nell’articolo 3 della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57)2.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifica
L’articolo 3 della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituito dal seguente: «In deroga all’articolo 2, il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE di cui a tale articolo debba essere interamente o parzialmente trattenuto nella misura necessaria ad assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare del reddito di cui all’articolo 2. Prima della fine dell’esercizio finanziario, Il Consiglio direttivo può decidere di trasferire, interamente o parzialmente, il reddito della BCE di cui a tale articolo in un accantonamento per rischi finanziari».
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2019.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2019. La presidente della BCE Christine Lagarde