Decisione (UE) 2019/2207 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 191, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») ha un protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo («protocollo»), che è stato adottato nel 1999.
A norma dell’articolo 13 bis del protocollo, le parti partecipanti a una sessione dell’organo esecutivo della convenzione («organo esecutivo») possono adottare modifiche del protocollo e dei suoi allegati.
Il protocollo è stato modificato nel 2012 mediante l’adozione delle decisioni 2012/1 e 2012/2 da parte delle parti presenti alla 30a seduta dell’organo esecutivo. Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui al protocollo. La modifica figurante nella decisione 2012/2 ha richiesto l’accettazione delle parti del protocollo ed è stata approvata dall’Unione con la decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio1. Tale modifica è entrata in vigore il 7 ottobre 2019.
Alla 39a seduta, che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2019, l’organo esecutivo deciderà in merito all’adozione di modifiche dell’articolo 3 bis del protocollo e dell’allegato VII del protocollo, proposte dagli Stati Uniti d’America, per consentire alle parti non UE una più agevole ratifica del protocollo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organo esecutivo, in quanto l’oggetto e il contenuto del protocollo da modificare sono contemplati dall’acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
La posizione dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere la proposta di modificare l’allegato VII del protocollo.
Ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39a seduta del comitato esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere tale proposta. Ove tali parti non indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la loro proposta e, ove gli Stati Uniti d’America non la ritirino, l’Unione dovrebbe potersi opporre alla proposta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («39a seduta dell’organo esecutivo») è la seguente:
a) sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare l’allegato VII del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024;
b) ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39a seduta dell’organo esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2030 è utile, sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare detto articolo;
c) ove la condizione di cui alla lettera b) del presente articolo non sia soddisfatta, invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo;
d) se gli Stati Uniti d’America non ritirano la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo in seguito a un invito di cui alla lettera c) del presente articolo, l’Unione può sollevare obiezioni nei confronti della proposta.
Art. 2
I rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, in riunioni di coordinamento in loco, concordare gli adeguamenti della posizione di cui all’articolo 1, alla luce degli sviluppi della 39a seduta dell’organo esecutivo, senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente M. Lintilä