Decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
15 ottobre 2018 il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla Repubblica centrafricana, ha sottolineato la necessità che l'Unione europea prosegua la sua azione mediante i suoi diversi strumenti, per aiutare il paese a riprendere la strada della stabilità, della pace e dello sviluppo e a soddisfare l'aspirazione della popolazione centrafricana nel suo complesso a una pace e a una riconciliazione durature.
Il 6 febbraio 2019 è stato firmato un accordo inclusivo di pace e di riconciliazione tra il governo della Repubblica centrafricana e i gruppi armati.
Il 12 luglio 2019, in una lettera indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il presidente della Repubblica centrafricana ha chiesto lo schieramento di una missione civile nel paese per sostenere i progressi nella riforma del settore della sicurezza in corso e contribuire alla riorganizzazione e allo schieramento delle forze di sicurezza interna del paese.
Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per una possibile missione civile di natura consultiva nella Repubblica centrafricana nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
La missione dovrebbe essere istituita in conformità del concetto di gestione della crisi approvato. Un nucleo avanzato dovrebbe effettuare i preparativi necessari per consentire alla missione di raggiungere la sua capacità operativa iniziale. La missione dovrebbe essere avviata dal Consiglio entro la primavera del 2020, se sono soddisfatte le condizioni.
Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).
La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per tale missione.
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 TUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
L'Unione istituisce una missione civile di natura consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA).
Art. 2 Mandato
1. Gli obiettivi strategici dell'EUAM RCA sono:
a) sostenere il rafforzamento delle capacità di governance e gestione basate sulle regole in seno al ministero dell'interno e di pubblica sicurezza della Repubblica centrafricana, nella progettazione, nell'attuazione, nello sviluppo e nel monitoraggio di tutte le pertinenti categorie di pianificazione;
b) fornire supporto alla trasformazione sostenibile delle forze di sicurezza interne della Repubblica centrafricana e al loro efficace funzionamento e dispiegamento operativo;
c) fornire assistenza nello sviluppo di un sostegno integrato alle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana attraverso uno stretto coordinamento, garantendo l'unità d'azione e la complementarità degli sforzi con gli attori interessati;
d) delineare un quadro completo della situazione attraverso un'apposita capacità analitica, anche per quanto riguarda le comunicazioni strategiche e gli sviluppi politici e nel campo della sicurezza.
e) sostenere gli sforzi di comunicazione strategica intesi a promuovere i valori e l’azione dell’Unione e a denunciare le violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze straniere nella Repubblica centrafricana.
2. Per conseguire tali obiettivi, l'EUAM RCA opera secondo quanto definito nel concetto di gestione della crisi (CMC) approvato dal Consiglio il 21 novembre 2019 e nei documenti del piano operativo. In un approccio graduale, scalabile e modulare, l'EUAM RCA fornisce consulenza a livello strategico al ministero dell'interno e di pubblica sicurezza e alle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana al fine di supportarne la trasformazione sostenibile in un garante della sicurezza più coerente, sotto controllo nazionale e in stretto coordinamento con la delegazione dell'UE nella Repubblica centrafricana, l'EUTM RCA1, la MINUSCA, l'UNPOL, l'Unione africana e le altre parti interessate internazionali.
3. L'EUAM RCA promuove l'attuazione del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, nonché la protezione dei civili, la parità di genere e il divieto di discriminazioni da parte delle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana, in particolare discriminazioni basate sull'origine etnica o sul credo religioso.
Art. 3 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM RCA dispone di una catena di comando unificata.
2. Il comando dell'EUAM RCA è situato a Bangui.
3. L'EUAM RCA è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Art. 4 Comandante dell'operazione civile
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM RCA. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM RCA.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM RCA.
3. Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
6. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'UE nella Repubblica centrafricana si consultano reciprocamente.
Art. 5 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM RCA ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
2. Il capomissione rappresenta l'EUAM RCA per quanto di sua competenza.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM RCA, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM RCA. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM RCA, sotto la sua responsabilità generale.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM RCA. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM RCA.
6. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.
Art. 6 Personale
1. Il personale dell'EUAM RCA è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. L'EUAM RCA può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM RCA e i membri del personale interessati.
Art. 7 Status dell'EUAM RCA e del relativo personale
Lo status dell'EUAM RCA e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM RCA, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.
Art. 8 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM RCA restano attribuite al Consiglio. La decisione del CPS relativa alla nomina del capomissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il CPS riferisce al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.
Art. 9 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM RCA, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica centrafricana, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell'EUAM RCA.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM RCA hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM RCA.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM RCA.
Art. 10 Sicurezza
1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAM RCA a norma dell'articolo 4.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM RCA e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM RCA, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell'EUAM RCA è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.
Art. 11 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM RCA.