Decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)
Testo vigente
Art. 3 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM RCA dispone di una catena di comando unificata.
2. Il comando dell'EUAM RCA è situato a Bangui.
3. L'EUAM RCA è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Art. 4 Comandante dell'operazione civile
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM RCA. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM RCA.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM RCA.
3. Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
6. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'UE nella Repubblica centrafricana si consultano reciprocamente.
Art. 5 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM RCA ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
2. Il capomissione rappresenta l'EUAM RCA per quanto di sua competenza.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM RCA, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM RCA. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM RCA, sotto la sua responsabilità generale.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM RCA. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM RCA.
6. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.
Art. 6 Personale
1. Il personale dell'EUAM RCA è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. L'EUAM RCA può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM RCA e i membri del personale interessati.
Art. 7 Status dell'EUAM RCA e del relativo personale
Lo status dell'EUAM RCA e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM RCA, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.
Art. 8 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM RCA restano attribuite al Consiglio. La decisione del CPS relativa alla nomina del capomissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il CPS riferisce al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.
Art. 9 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM RCA, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica centrafricana, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell'EUAM RCA.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM RCA hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM RCA.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM RCA.
Art. 10 Sicurezza
1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAM RCA a norma dell'articolo 4.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM RCA e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM RCA, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell'EUAM RCA è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.
Art. 11 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM RCA.
Art. 12 Disposizioni giuridiche
L'EUAM RCA ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
1.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 dicembre 2019 all’8 agosto 2022 è pari a 30352481,10 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 agosto 2022 al 31 ottobre 2024 è pari a 28400000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUAM RCA nel periodo dal 1o novembre 2024 al 7 novembre 2026 è pari a 24844975,68 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM RCA è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM RCA. Con l'approvazione della Commissione l'EUAM RCA può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM RCA.
3. L'EUAM RCA è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine l'EUAM RCA firma un accordo finanziario con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 3, 4 e 5 e i requisiti operativi dell'EUAM RCA.
4. L'EUAM RCA riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell'ambito del loro accordo.
5. Le spese connesse all'EUAM RCA sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 13 bis Cellula di progetto
1. L’EUAM RCA dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM RCA agevola progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUAM RCA e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, l’EUAM RCA è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EUAM RCA, se il progetto è:
a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L’EUAM RCA conclude un accordo con gli Stati contribuenti, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EUAM RCA nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.
Art. 14 Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione
1. L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione a Bangui al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.
3. Il capomissione assicura lo stretto coordinamento con l'EUTM RCA, la MINUSCA, l'UNPOL, l'Unione africana e, se del caso, con altri attori internazionali.
Art. 15 Comunicazione di informazioni
1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM RCA, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio3.
4. L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Art. 16 Avvio dell'EUAM RCA
1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante dell'operazione civile EUAM RCA, non appena quest'ultima ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale.
2. Il nucleo avanzato dell'EUAM RCA effettua i preparativi necessari per consentire all'EUAM RCA di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.
Art. 17 Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto salvo il riesame strategico che sarà effettuato dal CPS nel primo trimestre del 2026, il mandato dell’EUAM RCA scade il 7 novembre 2026.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles