Decisione (UE) 2019/2208 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio1 ed è applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016.
A norma dell’articolo 14 dell’accordo, le parti devono stabilire un regime comune e reciproco sulle norme di origine. Il nuovo regime deve essere allegato all’accordo in forza di una decisione del comitato APE.
Nella sua riunione annuale del 2019, il comitato APE deve adottare una decisione riguardante il protocollo n. 1 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Il protocollo 1 tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto dall’accordo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla prossima riunione del comitato APE, poiché tale decisione vincolerà l’Unione,
La posizione dell’Unione in sede di comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione annuale del 2019 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles