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Decisione (UE) 2019/2248 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2019/702 del Consiglio1 l'Unione ha concluso l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri («accordo»), che è entrato in vigore il 16 maggio 2019.

L'articolo 17 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Al fine di garantire l'attuazione effettiva dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione durante la prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Modifiche minori al progetto di decisione del comitato misto possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente K. Mikkonen