Decisione (UE) 2020/108 della Commissione del 23 gennaio 2020 che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
A norma dell’articolo 8 della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.
Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l’allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell’Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020 Per la Commissione La president Ursula von der Leyen