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Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/17501, che modifica la decisione (UE) 2019/2742, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo»).

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica.

È opportuno che i riferimenti all’Unione nella presente decisione si intendano fatti anche alla Comunità europea dell’energia atomica.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo cessano automaticamente, per effetto del recesso, i mandati di tutti i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nominati, designati o eletti in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione.

È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell’Unione nel comitato misto e nei comitati specializzati istituiti dall’accordo. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, alla Commissione spetta di rappresentare l’Unione ed esprimere le posizioni dell’Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto ad esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati. Inoltre, nei casi in cui il comitato misto sia invitato ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto devono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sei mesi prima che l’articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso diventi applicabile, si procederà al riesame delle modalità di partecipazione degli Stati membri alle riunioni del comitato misto e dei comitati specializzati, tenendo conto della nuova situazione in tal modo creatasi.

Si ricorda che nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 sono state incluse diverse dichiarazioni. Ai termini della dichiarazione relativa all’accordo di recesso e alla dichiarazione politica, nel caso in cui la posizione dell’Unione da adottare in sede di comitato misto riguardi la proroga del periodo di transizione, il Consiglio delibererà conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e ogni eventuale decisione in merito alla proroga del periodo di transizione terrà conto dell’adempimento, da parte del Regno Unito, degli obblighi a norma dell’accordo, compresi i relativi protocolli. Nello stesso processo verbale del Consiglio europeo sono state incluse altre due dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione: una dichiarazione interpretativa sull’articolo 184 dell’accordo di recesso e una dichiarazione sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri.

Nei casi in cui l’Unione debba adottare una posizione in sede di comitato misto, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a rispettare le dichiarazioni riportate nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018.

Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto dall’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, sulla base di modalità pratiche di cooperazione che gli consentano di esercitare appieno le proprie prerogative conformemente ai trattati.

Ogniqualvolta l’Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni dell’accordo, tale azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall’accordo, salvo che l’accordo rimandi ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell’Unione, consultare il Regno Unito su questioni specifiche e invitare i rappresentanti del Regno Unito a partecipare a riunioni internazionali di consultazione o negoziazione nell’ambito della delegazione dell’Unione. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l’Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell’articolo 170 dell’accordo. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso le linee principali delle istanze che l’Unione intende presentare al collegio e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio. Per lo stesso motivo dovrebbe spettare alla Commissione concordare con il Regno Unito le modalità amministrative quali quelle di cui all’articolo 134 dell’accordo.

Nella dichiarazione a verbale della sessione del Consiglio del 29 gennaio 2018 la Commissione ha affermato che pubblicherà, previa consultazione del Consiglio, un documento di orientamento su un’applicazione coerente dell’articolo 128, paragrafo 5, dell’accordo.

A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. È necessario stabilire le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

L’accordo tratta, in protocolli separati, le situazioni molto specifiche dell’Irlanda/Irlanda del Nord, delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e di Gibilterra. Data l’eventualità che Irlanda, Repubblica di Cipro e Regno di Spagna debbano rispettivamente concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in quanto necessario per il corretto funzionamento delle disposizioni contenute in detti protocolli specifici, è necessario stabilire le condizioni e la procedura che autorizzano lo Stato membro in questione a negoziare e concludere tali accordi bilaterali negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

Conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell’accordo, lo Stato membro ospitante è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e alle altre persone che rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo II, dell’accordo, un documento che ne attesti lo status di soggiorno ai sensi dell’accordo. Conformemente all’articolo 26 dell’accordo, lo Stato membro sede di lavoro è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri ai sensi dell’accordo un documento che ne attesti lo status di lavoratore frontaliero ai sensi dell’accordo. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tali disposizioni nell’Unione in modo da agevolare il riconoscimento di detti documenti, in particolare da parte delle autorità di controllo delle frontiere, e prevenirne la falsificazione e contraffazione con elementi di sicurezza di alto livello, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le permettano di stabilire il periodo di validità, il formato di tali documenti e relative specifiche tecniche, così come la dicitura comune che devono riportare i documenti rilasciati in conformità degli articoli 18 e 26 dell’accordo, indicante che sono stati rilasciati a norma dell’accordo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3. A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio4. Ove necessario, detti atti di esecuzione possono includere misure opportune per prevenire la contraffazione e la falsificazione di tali documenti. In tal caso, queste dovrebbero essere rese disponibili soltanto agli organismi responsabili della stampa designati dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Tali atti di esecuzione non dovrebbero pregiudicare le eventuali intese speciali che l’Irlanda può concludere con il Regno Unito in virtù dell’accordo, in relazione alla circolazione delle persone nella zona di libero spostamento.

A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 50 TUE si applica alla Comunità europea dell’energia atomica.

Conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all’adozione della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić