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Decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1.

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2021. Il Consiglio dovrebbe riesaminare tali misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, è opportuno modificare il titolo della decisione 2011/101/PESC.

La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per quattro persone e un’entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere sospese per una persona. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Decisione 2011/101/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe";

  2. 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2021. 3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2021. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  3. 3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

  4. 4) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020 Per il Consiglio La presidente J. Borrell Fontelles.