Decisione (UE) 2020/272 del Consiglio del 20 febbraio 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e un nuovo protocollo di attuazione («protocollo»).
I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo di partenariato e del protocollo il 22 ottobre 2019.
L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunià europea e la Repubblica delle Seychelles1, entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.
Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles2 è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.
L’obiettivo dell’accordo di partenariato e del protocollo è consentire all’Unione e alle Seychelles di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell’Oceano Indiano, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare l’interruzione di tali attività il più possibile.
Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo siano applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero pertanto essere firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020‐2026) («protocollo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione dei suddetti atti3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato e il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
L’accordo di partenariato e il protocollo si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma4, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020 Per il Consiglio La presidente B. Divjak