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Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 97/836/CE del Consiglio1 l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

Con decisione 2000/125/CE del Consiglio2 l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UN adottati ai sensi dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti delle Nazioni Unite») nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (Global Technical Regulations - GTR) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (Determination of Electrified Vehicle Power - DEVP).

Il WP.29, nella 180a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 10 al 12 marzo 2020, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l’armonizzazione dei regolamenti tecnici UN e dei GTR per i veicoli a motore, gli accessori ele parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel WP.29 riguardo all’adozione di proposte di regolamenti UN, poiché tali regolamenti vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti delle UN sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione.

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR nn. 3, 6 e 16. Occorre infine adottare le modifiche della risoluzione consolidata R.E.5 e le autorizzazioni per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla DEVP.

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente) che non è pronta per una votazione in seno al WP.29.

Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/2 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote). Poiché l’Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento delle Nazioni Unite n. 9, non è necessario stabilire una posizione dell’Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2020/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 180a sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 180a sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25).

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020 Per il Consiglio Il presidente D. Horvat