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Decisione (UE) 2020/457 del Consiglio del 27 marzo 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio1 ed è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.

Ai sensi dell’articolo 33 della convenzione, il Consiglio internazionale dei cereali è in grado di prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni in ciascuna occasione. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 20192, la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.

Il 1o marzo 2012 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Serbia lo status di candidato.

Il 23 gennaio 2020 la Repubblica di Serbia ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione.

La Repubblica di Serbia è un grande produttore di cereali, in particolare di granturco.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali poiché l’adesione della Serbia è nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali consiste nell’approvare l’adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić