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Decisione (PESC) 2020/513 del Consiglio del 7 aprile 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/18691, che ha istituito una missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq).

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/15452 che modifica il mandato dell’EUAM Iraq e lo proroga fino al 17 aprile 2020.

A seguito della revisione strategica della missione EUAM Iraq, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di modificare il mandato dell’EUAM Iraq e di prorogarlo fino al 30 aprile 2022.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1869.

È opportuno che l’EUAM Iraq disponga di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM Iraq dovrebbe coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell’EUAM Iraq e a sostegno dei suoi obiettivi.

L’EUAM Iraq sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2017/1869 è così modificata:

  1. 1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Obiettivi Gli obiettivi strategici dell’EUAM Iraq sono: 1) fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per individuare e definire i requisiti necessari all’attuazione coerente degli aspetti inerenti alla dimensione civile della riforma del settore della sicurezza nell’ambito della strategia di sicurezza nazionale irachena e dei piani collegati; 2) analizzare, valutare e individuare le possibilità a livello nazionale, regionale e provinciale di un potenziale ulteriore impegno dell’Unione volto a rispondere alle esigenze della riforma del settore della sicurezza civile; 3) informare e facilitare la pianificazione e l’attuazione da parte dell’Unione e degli Stati membri; e 4) assistere la delegazione dell’Unione nel coordinare il sostegno dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della riforma del settore della sicurezza civile, garantendo la coerenza dell’azione dell’Unione. Articolo 3 Compiti Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, l’EUAM Iraq svolge i compiti necessari in conformità dei documenti di pianificazione.»;

  2. 2) All’articolo 14, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «1) L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17300000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 18 ottobre 2018 al 17 aprile 2020 è pari a 64800000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUAM Iraq per il periodo dal 18 aprile 2020 al 30 aprile 2022 è pari a 79500000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;

  3. 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Cellula di progetto 1. L’EUAM Iraq dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUAM Iraq coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità e nel dovuto rispetto del quadro istituzionale dell’Unione, in settori connessi al mandato dell’EUAM Iraq e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. L’EUAM Iraq è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EUAM Iraq, se il progetto è: a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o b) integrato nella scheda finanziaria nel corso del mandato dell’EUAM Iraq mediante una modifica richiesta dal capomissione. L’EUAM Iraq conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell’EUAM Iraq nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell’EUAM Iraq nell’utilizzo dei fondi di tali Stati. 3. I contributi finanziari di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.»;

  4. 4) All’articolo 17, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2022.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020 Per il Consiglio Il presidente G. Grlić Radman