Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio del 16 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/8091 che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
L’accordo di finanziamento è stato concluso con l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (ONU) (UNODA) il 10 agosto 2017 e giunge a scadenza il 10 agosto 2020.
Il 19 marzo 2020 l’UNODA, responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di 12 mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri dell’ONU che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell’ONU («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato il 25 aprile 2021 e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di Covid-19.
Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 10 agosto 2021.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 10 agosto 2021.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić