Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio del 26 giugno 2020 sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro2 ("accordo") è stato firmato il 10 giugno 2013, con riserva della sua conclusione, in conformità della decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio3.
L’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all’accordo in conformità dell’atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea4 è stato firmato il 19 febbraio 2015 in conformità della decisione (UE) 2015/372 del Consiglio5.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.
È opportuno che l’accordo sia attuato conformemente alla posizione dell’Unione, secondo cui i territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967 non fanno parte del territorio dello Stato di Israele.
Gli articoli 4 e 5 della decisione 2013/398/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell’accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/126, Commissione/Consiglio, è opportuno sospendere l’applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 6 della decisione 2013/398/UE non sono più necessarie. L’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro, è approvato a nome dell’Unione7.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo.
Art. 3
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato IV dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.
Art. 4
L’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić