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Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro2 («accordo») è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio3.

L’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all’accordo in conformità dell’atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia4 all’Unione europea è stato firmato il 3 maggio 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/803 del Consiglio5.

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/750/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell’accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/126, Commissione/Consiglio, è opportuno sospendere l’applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 5 della decisione 2012/750/UE non sono più necessarie. L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi il giorno di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro è approvato a nome dell’Unione7.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo.

Art. 3

La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato III dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

Art. 4

L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE cessano di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić