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Decisione (PESC) 2020/901 del Consiglio del 29 giugno 2020 sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC1 sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l’altro, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare effettiva attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.

La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di mantenere e rafforzare il sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.

Nell’agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che, grazie alla limitazione dello sviluppo di nuove tipologie avanzate di armi nucleari, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari ha posto un freno alla corsa agli armamenti e costituisce inoltre un potente ostacolo normativo contro l’eventualità che alcuni Stati cerchino di sviluppare, fabbricare e successivamente acquisire armi nucleari in violazione dei propri impegni di non proliferazione.

Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e quattro decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire le azioni comuni 2006/243/PESC2, 2007/468/PESC3 e 2008/588/PESC4, e le decisioni 2010/461/PESC5, 2012/699/PESC6, (PESC) 2015/18377 e (PESC) 2018/2988.

È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.

L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 337 installazioni in tutto il mondo, e al centro internazionale dati (IDC), è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. I progetti sostenuti dall’Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di proseguire l’effettiva attuazione della strategia, l’Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria del CTBTO volte a:

  1. a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche per quanto riguarda il rilevamento dei radionuclidi;

  2. b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2. I progetti destinati a essere finanziati dall’Unione sono diretti a sostenere:

  1. a) la manutenzione delle stazioni sismiche ausiliarie certificate che fanno parte dell’IMS della CTBTO;

  2. b) il dialogo con gli Stati firmatari, anche per quanto riguarda la validazione e la sperimentazione di sistemi tecnici mediante l’uso della tecnologia cloud per la fase 3 della reingegnerizzazione dell’IDC;

  3. c) lo sviluppo del modello potenziato ad alta risoluzione di trasporto atmosferico;

  4. d) lo studio su possibili miglioramenti di prestazione delle simulazioni di FLEXPART mediante l’accelerazione di processori grafici;

  5. e) lo sviluppo di uno strumento di valutazione di fondo («background estimator») inteso a quantificare gli apporti di radioxeno ai rilevamenti nelle stazioni dell’IMS;

  6. f) lo sviluppo di uno strumento di valutazione del termine sorgente;

  7. g) la prestazione di servizi di helpdesk e il potenziamento del sostegno alla piattaforma del centro virtuale per l’utilizzo dei dati;

  8. h) la prosecuzione delle campagne di misurazione mobile di radioxeno in diverse regioni del mondo;

  9. i) la prestazione di assistenza tecnica, tra cui attività integrate di sensibilizzazione e di sviluppo di capacità quali il potenziamento delle capacità di trattamento automatico in NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico e l’accesso per i centri nazionali di dati (NDC) a prodotti e servizi dell’IDC semplificati e conformi alle norme;

  10. j) il sostegno a formazioni, seminari e follow-up per NDC emergenti (paesi in via di sviluppo a livello mondiale), nonché l’acquisizione e la manutenzione dei sistemi di sviluppo di capacità per gli NDC;

  11. k) il sostegno all’evoluzione e omogeneizzazione del sistema interattivo e di trattamento della tecnologia a forma d’onda variabile;

  12. l) l’organizzazione di corsi introduttivi regionali open source sull’impatto sismico per due regioni geografiche del CTBT;

  13. m) le attività di sensibilizzazione dei paesi non firmatari e non ratificanti, inclusi gli Stati la cui firma e ratifica sono necessarie per l’entrata in vigore del CTBT e lo sviluppo di capacità di giovani, parlamentari, giornalisti e scienziati in paesi emergenti o in via di sviluppo.

3. In sede di attuazione dei progetti di cui al paragrafo 2, deve essere assicurata la visibilità dell’Unione nonché la gestione adeguata dei programmi nell’attuazione della presente decisione.

4. I progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

5. Tutte le componenti dei progetti sono sostenute da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative e le risorse sono assegnate di conseguenza.

6. Una descrizione dettagliata dei progetti figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 6288892,37 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione europea si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. Metelko-Zgombić