Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/20082 che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»)3. L’accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.
A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.
L’ultimo protocollo dell’accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
Conformemente alla decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio4, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019.
Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.
È opportuno approvare il protocollo.
L’articolo 10 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la commissione mista può approvare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.
La posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione5.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo.
Art. 3
Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth